Sentenza n. 250/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica in autotutela della graduatoria per la selezione ex art. 16 l. 56/1987, comunicazione della rettifica e revoca dell'assunzione presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la rettifica della graduatoria, con cui era stato retrocesso dalla prima alla quarta posizione per l'eliminazione di 60 punti erroneamente attribuiti per l'anzianità di disoccupazione, nonché la conseguente revoca della nomina in prova disposta dal Ministero dell'Interno. Ha dedotto: il superamento del termine ragionevole previsto per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990; il difetto di motivazione, poiché il ripristino della legalità non sarebbe sufficiente a giustificare l'autotutela; la carenza di potere dell'ARLAB, sul presupposto che la delega ministeriale alla gestione della selezione fosse cessata con l'approvazione della graduatoria e la trasmissione degli atti al Ministero. Le amministrazioni resistenti e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità della rettifica e della revoca dell'assunzione. Ha ritenuto che la selezione prevista dall'art. 16 l. 56/1987, basata sull'avviamento numerico secondo graduatorie formate dai Centri per l'Impiego e su criteri vincolati, non costituisca una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. La posizione azionata è un diritto soggettivo all'avviamento e all'assunzione, non un interesse legittimo, e la controversia riguarda la fase genetica del rapporto di lavoro, anteriore alla sua instaurazione. Anche se il rapporto di lavoro del personale dei Vigili del fuoco rientra tra quelli non contrattualizzati ex art. 3 d.lgs. 165/2001, la giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, riguarda le controversie relative a rapporti di lavoro già instaurati e non si estende, per analogia, alla fase dell'assunzione. È irrilevante la natura amministrativa degli atti impugnati e delle censure, dovendosi determinare la giurisdizione in base al petitum sostanziale e alla causa petendi. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono state compensate per la complessità e originalità delle questioni.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ...
La regola generale devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
La disposizione non comprende le selezioni ex art. 16 l. 56/1987, che non sono procedure concorsuali, né le controversie relative alla fase genetica del rapporto dei Vigili del fuoco, distinta dalle controversie concernenti un rapporto già instaurato.
art. 16 l. 56/1987
Disciplina l'avviamento a selezione mediante chiamata numerica e graduatorie formate dai Centri per l'Impiego secondo criteri vincolati; le controversie relative al diritto all'avviamento e all'assunzione appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 3 d.lgs. 165/2001
Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rientra tra i rapporti di lavoro non contrattualizzati, ma tale dato non determina l'estensione della giurisdizione amministrativa alle controversie sulla fase anteriore all'instaurazione del rapporto.
art. 21-nonies l. 241/1990
La questione relativa al termine e ai presupposti dell'annullamento d'ufficio non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 103 Cost.
Il riparto della giurisdizione amministrativa, anche esclusiva, deve essere interpretato secondo i limiti stabiliti dall'ordinamento.
art. 113 Cost.
Il criterio di riparto deve essere individuato in base alla natura della situazione giuridica fatta valere, secondo il petitum sostanziale.
Massime di principio
- Le controversie relative alle selezioni ex art. 16 l. 56/1987, fondate sull'avviamento numerico secondo graduatorie formate dai Centri per l'Impiego e su criteri vincolati, non riguardano procedure concorsuali e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 per i rapporti di lavoro non contrattualizzati non si estende, in via analogica, alle controversie concernenti la fase anteriore e distinta dell'assunzione al lavoro.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e alla natura della situazione giuridica fatta valere; è quindi irrilevante la qualificazione formale dell'atto impugnato come provvedimento amministrativo o di autotutela, così come sono irrilevanti i vizi dedotti.
- La posizione di chi contesta la propria esclusione o retrocessione in una graduatoria formata ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, incidendo sul diritto all'avviamento e all'assunzione, ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
- Le ipotesi di giurisdizione esclusiva devono essere interpretate secondo criteri di tassatività e senza ricorso all'analogia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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