Sentenza n. 15055/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 17/6/2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS- ed in pari data comunicato a mezzo p.e.c., nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma aveva respinto la sua istanza di concessione delle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che, con provvedimento sopravvenuto del 27 marzo 2026, l'istanza del ricorrente era stata accolta e che lo stesso era stato conseguentemente inserito in un centro di accoglienza. Poiché tale provvedimento ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda. È stata inoltre confermata l'ammissione definitiva del ricorrente al gratuito patrocinio e sono stati liquidati in favore del suo difensore euro 991,90, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Al Collegio non resta, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa pienamente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le esigenze di tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, valutate anche alla luce dei principi e delle basi giuridiche del GDPR richiamati in sentenza, giustificano l'oscuramento dei dati identificativi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Occorre, infine, confermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, disposta con decreto n. -OMISSIS-, e liquidare al difensore della parte ricorrente a titolo di onorari la somma di euro 991,90, oltre accessori, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e con esclusione della fase “istruttoria-trattazione” (secondo il calcolo esplicitato nella sentenza di questa sezione del 16 aprile 2026, n. 6856).
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio è effettuata sulla base dei parametri ministeriali applicabili, con esclusione della fase processuale non riconosciuta dal giudice.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando il nuovo atto soddisfa pienamente e concretamente l'interesse sostanziale posto a fondamento del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente una decisione di merito sulla legittimità dell'originario diniego; il giudizio si definisce per il venir meno dell'oggetto attuale della controversia.
- In presenza di circostanze peculiari della vicenda, il giudice amministrativo può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche quando l'amministrazione abbia adottato, in corso di giudizio, il provvedimento richiesto.
- Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità della parte nella pubblicazione della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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