Ordinanza n. 5282/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA.REGISTROUFFICIALE.U.-OMISSIS-dell’-OMISSIS-, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria” per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; b) della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; c) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTROUFFICIALE. U. -OMISSIS-del 27/11/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS-dell’11.11.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria” per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; d) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; e) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTROUFFICIALE. U. -OMISSIS-del 02/12/2024, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che modifica e sostituisce il D.D. prot. n. -OMISSIS-del 27.11.2024, con il quale, a seguito dei reclami presentati dai candidati, si dispone la ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente nella graduatoria di merito allegata; f) della graduatoria di merito rettificata del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub e), nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; g) dei verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, ha stilato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria” per la Regione Campania; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle riserve previste dal bando di concorso e dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, indetto con D.D. n. 2576 del 06.12.2023, classe di concorso “EEEE – Scuola Primaria”, per la Regione Campania. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\05\2025: a) del riscontro all’atto, inviato dalla ricorrente, di invito e diffida a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza n. 485 del TAR Campania – Napoli, trasmesso, a mezzo pec del 28/03/2025, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale l’Ufficio ha comunicato alla docente quanto segue: “(…) si rappresenta che la candidata -OMISSIS-, in possesso del titolo di “Riserva 30%” e della riserva di Legge “N”, entrambi riconosciuti, ha totalizzato 175,75 punti, mentre l’ultimo punteggio utile per rientrare nella graduatoria di merito per questa categoria risulta superiore a 220 punti, ed è per tale motivo che la Sua assistita non figura nell’elenco dei vincitori. Infine, la candidata lamenta l’inserimento in graduatoria di aspiranti con punteggio inferiore al suo. Ebbene, tali aspiranti sono tutti in possesso di titoli di riserva di legge differenti da quella “N” …”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie di merito e relativi decreti di approvazione e rettifica del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria in Campania, nella parte in cui la candidata non è stata inserita, nonché il successivo riscontro amministrativo al riesame disposto in sede cautelare
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la mancata inclusione nella graduatoria di merito della classe EEEE – scuola primaria, nonostante il punteggio conseguito e il possesso di una riserva del 30% e della riserva di legge contrassegnata dalla lettera N, entrambe dichiarate e riconosciute dall'amministrazione. Ha dedotto che nella graduatoria fossero stati inseriti candidati con punteggio inferiore o pari al proprio, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto dare priorità alle riserve previste dalla legge n. 68/1999 rispetto alle altre tipologie di riserva, in applicazione dell'art. 5, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 1014 d.lgs. n. 66/2010. Con motivi aggiunti ha impugnato il riscontro dell'USR al riesame disposto con ordinanza cautelare, nel quale l'amministrazione aveva affermato che la ricorrente, pur titolare delle riserve, aveva conseguito 175,75 punti, mentre l'ultimo candidato utilmente collocato per la riserva N superava i 220 punti; i candidati con punteggio inferiore sarebbero stati titolari di differenti riserve di legge. La ricorrente ha inoltre denunciato la contraddittorietà dei chiarimenti amministrativi: in un primo momento l'USR aveva indicato 50 posti assegnati alle riserve ex legge n. 68/1999, mentre successivamente aveva indicato soltanto 15 posti destinati alla riserva N, senza chiarire la destinazione dei restanti 35 posti. Ha lamentato il mancato deposito della graduatoria integrale con l'indicazione dei punteggi e delle riserve dei vincitori, nonché la violazione degli obblighi di collaborazione processuale e dell'art. 64, comma 4, c.p.a. L'amministrazione, pur destinataria di reiterati ordini istruttori, non ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né i motivi aggiunti. Ha rilevato la persistente mancata ottemperanza dell'USR agli ordini istruttori già impartiti, diretti ad acquisire la graduatoria integrale della classe EEEE, con l'indicazione nominativa dei vincitori, dei punteggi, delle riserve riconosciute e delle relative basi normative, nonché chiarimenti sulla discrasia tra i 50 posti complessivamente assegnati alle riserve ex legge n. 68/1999 e i 15 posti riferiti alla sola riserva N. Il Collegio ha precisato che le esigenze di tutela della privacy non possono essere opposte a un preciso ordine giudiziale di produzione documentale, quando l'acquisizione è indispensabile per la decisione; ha inoltre richiamato la possibile valutazione della mancata ottemperanza ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Il TAR ha poi ritenuto applicabile al giudizio la disciplina speciale dei contenziosi PNRR prevista dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, poiché la procedura concorsuale è funzionale all'attuazione della riforma del reclutamento prevista dal PNRR. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni statali centrali coinvolte nella procedura, assegnando alla ricorrente il termine perentorio di dieci giorni per la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. La decisione sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese è stata espressamente riservata.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
si ritiene, pertanto, che il presente giudizio soggiace alla disciplina processuale speciale dettata dall’art. 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR», con conseguente necessaria partecipazione al giudizio delle Amministrazioni Statali Centrali, titolari degli interventi previsti nel citato P.N.R.R.
Quando la procedura amministrativa controversa è funzionale all'attuazione di interventi PNRR, si applica il rito speciale previsto dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022 e devono partecipare al giudizio le Amministrazioni statali centrali titolari degli interventi PNRR; il giudice può quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
con esplicito avviso che l’eventuale mancata ottemperanza, da parte dell’U.S.R., a tale ordine istruttorio, potrà essere oggetto di valutazione, da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a.
La persistente mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione secondo il meccanismo previsto dall'art. 64, comma 4, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
La tutela dei dati personali sensibili giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, senza impedire, però, la produzione processuale della documentazione richiesta dal giudice quando essa sia indispensabile per la decisione.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
La protezione dei dati relativi alla salute o ad altre categorie particolari impone l'oscuramento dei dati idonei a identificare le parti, quando ciò sia necessario a tutelarne diritti o dignità.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a procedure amministrative funzionali all'attuazione di interventi PNRR si applica la disciplina processuale speciale prevista dall'art. 12-bis d.l. n. 68/2022; devono essere chiamate in giudizio le Amministrazioni statali centrali titolari degli interventi PNRR, mediante integrazione del contraddittorio quando non siano già parti.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire la documentazione e i chiarimenti specificamente richiesti dal giudice; la persistente omissione può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- Le esigenze di tutela della privacy non possono essere opposte in modo generico per sottrarsi alla produzione di documenti indispensabili alla decisione e richiesti con ordine giudiziale; il bilanciamento si realizza mediante le cautele processuali necessarie, incluso l'oscuramento dei dati identificativi.
- Quando la documentazione amministrativa necessaria per decidere non è stata acquisita, il giudice può reiterare l'ordine istruttorio e rinviare la causa, riservando la decisione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese.
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