L.R. Toscana 45/2023
Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riforma la l.r. Toscana 82/2009 sull’accreditamento di strutture e servizi alla persona: ridefinisce requisiti, controlli, procedura per i servizi, decadenza e regime informativo. Elimina il previo parere ASL per alcuni controlli comunali e introduce nuovi obblighi di riaccreditamento in caso di trasferimento o cambio servizio. Prevede inoltre il finanziamento dei compensi dei valutatori per il 2023-2025.
Riordino dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato
Riordino dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona
La legge interviene sulla disciplina regionale toscana dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato, modificando la l.r. 82/2009. Il riordino riguarda in particolare requisiti, controlli, accreditamento dei servizi, cause di decadenza, flussi informativi e copertura finanziaria dei nuovi oneri.
Requisiti generali di accreditamento
La disciplina demanda al regolamento attuativo la definizione dei requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio. Restano esclusi gli operatori individuali, che sono tenuti solo ai requisiti specificamente previsti dal comma 5 dell’articolo 3 della legge quadro regionale richiamata.
Gruppo tecnico regionale di valutazione e controlli
Per l’attività di controllo sulle strutture del sistema sociale integrato la Giunta regionale si avvale di un Gruppo tecnico regionale di valutazione e del relativo coordinatore. Il direttore della direzione competente lo costituisce con decreto.
I valutatori devono essere esperti di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato. Il regolamento definisce:
- numero dei valutatori;
- modalità di scelta;
- cause di incompatibilità;
- modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo.
Al coordinatore spetta un’indennità di carica e il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali. Ai valutatori spetta un compenso per l’attività di valutazione e il rimborso spese nella medesima misura. La Giunta regionale determina con deliberazione importi, criteri e modalità di erogazione, tenendo conto della complessità dell’attività, dell’impegno richiesto e delle responsabilità conseguenti.
Accreditamento delle strutture
In caso di irregolarità relative all’autorizzazione, la Giunta regionale le segnala al comune competente, che deve svolgere le verifiche opportune.
Se una struttura già accreditata viene nuovamente autorizzata per trasferimento in altra sede o per modifica della tipologia di servizio erogato, deve presentare una nuova domanda di accreditamento secondo la procedura ordinaria.
Decadenza dell’accreditamento delle strutture
Tra le cause di decadenza è inserita l’ipotesi in cui la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protratta per un anno.
Accreditamento dei servizi alla persona
I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e gli organismi non lucrativi, presentano al comune in cui hanno la sede operativa domanda di accreditamento per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona. La domanda è corredata da dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalla deliberazione regionale richiamati dalla legge.
Gli operatori individuali presentano domanda al comune del proprio domicilio per i soli servizi di assistenza domiciliare, con dichiarazione sostitutiva dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale. Essi sono accreditati, previa verifica della regolarità formale dell’istanza:
- dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- oppure dalla data di presentazione della documentazione prevista dall’articolo 3, comma 4, del d.P.R. 445/2000, nei casi indicati dalla norma.
L’accreditamento non si applica agli operatori individuali coinvolti in progetti di “Vita indipendente” né a coloro che prestano la propria opera per legami personali con l’assistito, senza rapporto contrattuale.
Il comune istituisce l’elenco degli erogatori accreditati, assicurandone pubblicità, aggiornamento e diffusione alle istituzioni interessate nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche per favorire l’incontro tra domanda e offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
Attività di controllo e semplificazione procedurale
Per le attività di controllo sui servizi vengono soppressi i passaggi che richiedevano il parere dell’azienda unità sanitaria locale nei casi di servizi o interventi di natura socio-sanitaria. Ne deriva che il controllo comunale non è più subordinato a tale acquisizione di parere.
Informazione e diffusione dei dati
La disciplina sui processi informativi viene aggiornata limitando il riferimento agli elenchi da diffondere: il sistema informativo riguarda l’elenco di cui all’articolo 4, e non più anche quello relativo ai servizi.
Regolamento di attuazione
Il regolamento attuativo è adeguato sopprimendo il rinvio alle modalità di trasmissione degli elenchi degli erogatori dei servizi accreditati. Restano quindi ferme le competenze regolamentari generali, ma senza quella specifica previsione.
Norma transitoria
Nella disciplina transitoria viene eliminato il richiamo al parere dell’ASL per gli interventi di natura socio-sanitaria, coerentemente con la riforma dei controlli.
Copertura finanziaria
I nuovi oneri derivanti dall’istituzione/rafforzamento dell’attività dei valutatori sono coperti, per la sola parte relativa al compenso dei valutatori, con stanziamenti già disponibili nel bilancio 2023-2025 su tre missioni diverse della Regione Toscana. Gli importi stimati sono:
- euro 48.000 per il 2023;
- euro 218.500 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La copertura è ripartita tra missioni sanità, politiche sociali e servizi istituzionali. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 nov 2023L.R. Toscana 44/2023
- Legge · 27 nov 2023L.R. Toscana 42/2023
- Legge · 27 nov 2023L.R. Toscana 43/2023
- Legge · 12 dic 2023L.R. Toscana 46/2023
- Legge · 14 nov 2023L.R. Toscana 41/2023
- Legge · 31 ott 2023L.R. Toscana 40/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →