L.R. Toscana 40/2023
Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina la concessione, da parte della Regione, della gestione della pesca dilettantistica nelle acque interne a favore di associazioni piscatorie, entro il limite del 15% delle acque interessate, per massimo 10 anni e a titolo gratuito. Prevede piano gestionale, disciplinare, verifica annuale e possibile revoca. Introduce anche una modifica all’art. 17 della l.r. 7/2005 e una clausola di neutralità finanziaria.
Concessione della pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori e modifica della l.r. 7/2005
Concessione della pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori
La legge regionale interviene sulla disciplina della gestione delle risorse ittiche e della pesca nelle acque interne della Toscana, introducendo la possibilità di affidare in concessione, a scopo di pesca dilettantistica, specifiche porzioni di acque interne ad associazioni riconosciute. L’obiettivo è consentire forme organizzate di gestione dell’attività di pesca nel rispetto delle finalità generali della normativa regionale di settore.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La competente struttura della Giunta regionale può concedere la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca:
- alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale;
- alle associazioni già richiamate dalla disciplina regionale previgente in materia di pesca.
La concessione riguarda esclusivamente le acque interne di interesse per la pesca individuate dalla normativa di riferimento regionale.
Limiti quantitativi della concessione
L’affidamento in concessione non può interessare più del 15% delle acque interne di interesse per la pesca. Si tratta quindi di una quota massima complessiva, che limita l’estensione territoriale e idrica delle concessioni rilasciabili.
Procedura di rilascio e durata
La concessione è rilasciata dall’ufficio competente in materia di pesca, che opera in coordinamento con l’ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. Il rilascio avviene:
- a titolo gratuito;
- per una durata non superiore a dieci anni;
- previo svolgimento di procedure di selezione idonee a garantire trasparenza, non discriminazione ed efficienza.
La durata effettiva, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono stabiliti nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Obblighi del richiedente e contenuti della domanda
Alla domanda di concessione deve essere allegato:
- un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittiogeniche che l’associazione si impegna a svolgere;
- l’impegno a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.
La previsione valorizza quindi sia l’aspetto gestionale sia quello di tutela e controllo delle acque affidate.
Controlli, verifiche e revoca
L’ufficio competente in materia di pesca effettua con cadenza annuale la verifica del rispetto del disciplinare di concessione. In caso di gravi negligenze o inadempienze del concessionario, può procedere alla revoca della concessione.
Regime economico e contributi agli utenti
L’attività di concessione è espressamente svolta senza fini di lucro. Tuttavia, il concessionario può richiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute:
- il pagamento della tessera associativa;
- l’eventuale tesserino autorizzativo.
Tale pagamento non può essere richiesto:
- ai minori di 12 anni;
- a chi ha compiuto 70 anni;
- alle persone con disabilità.
Modifica alla disciplina generale della pesca dilettantistica
La legge modifica anche la disciplina della pesca dilettantistica contenuta nella l.r. 7/2005, integrando il riferimento normativo relativo all’articolo 17, in coerenza con il nuovo articolo 4 quater inserito nella medesima legge regionale.
Neutralità finanziaria
La legge precisa che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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