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Legge

L.R. Toscana 46/2023

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 46/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 23/2012 sulla governance e sul personale dell’Autorità portuale regionale, introducendo la figura del segretario generale come organo, disciplinandone il regime contributivo e disponendo il trasferimento del personale a tempo indeterminato alla Regione Toscana entro una procedura transitoria di 120 giorni. Prevede anche il passaggio delle risorse dei fondi accessori e la neutralità finanziaria.

Personale dell’Autorità portuale regionale e trasferimento alla Regione Toscana

Personale e organizzazione dell’Autorità portuale regionale

La legge regionale interviene sulla disciplina dell’Autorità portuale regionale toscana, aggiornando l’assetto degli organi, il regime del segretario generale e il trattamento del personale. Il fulcro della riforma è il trasferimento del personale dall’Autorità al ruolo organico della Giunta regionale, con regole transitorie e finanziarie volte a garantire la continuità dei rapporti di lavoro e l’invarianza della spesa.

Organi dell’Autorità e ruolo del segretario generale

Tra gli organi dell’Autorità viene espressamente ricompreso il segretario generale. La modifica consolida il suo rilievo istituzionale nell’assetto dell’ente, collegandolo anche alla proposta sul fabbisogno di personale.

Regime contributivo del segretario generale

Quando l’incarico di segretario generale è conferito a un dipendente della Regione o di un ente dipendente, l’amministrazione di appartenenza versa i contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Autorità, incluse le quote a carico del dipendente, e chiede il rimborso all’Autorità, che recupera la quota a carico dell’interessato.

Se l’incarico è conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, i contributi sono versati dall’amministrazione di provenienza sulla base della retribuzione percepita al collocamento in aspettativa, o della retribuzione figurativa maturabile secondo la normale progressione economica, sempre comprensiva delle quote a carico del dipendente. Se il trattamento effettivamente corrisposto dall’Autorità è superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione, l’Autorità versa autonomamente i contributi sulla differenza.

Per entrambe le ipotesi, il trattamento contributivo così definito esclude ogni altra forma di versamento.

Disciplina del personale dell’Autorità

Il personale assegnato all’Autorità appartiene al ruolo organico della Giunta regionale. Il fabbisogno di personale è determinato ai sensi della disciplina regionale sull’organizzazione del personale, su proposta del segretario generale.

Per la gestione delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali, l’Autorità può avvalersi, mediante apposite convenzioni, degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell’Elba.

Trasferimento del personale alla Giunta regionale

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve incrementare la propria dotazione organica del numero di posti presenti nella dotazione organica dell’Autorità alla data di entrata in vigore della legge e definire indirizzi e modalità per l’adozione, da parte del segretario generale dell’Autorità, entro i 30 giorni successivi, degli atti di individuazione nominativa delle unità di personale da trasferire nel ruolo organico regionale.

Il trasferimento riguarda il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alle aree del comparto Funzioni Locali e in servizio alla data del trasferimento. Il personale è assegnato all’Autorità contestualmente al trasferimento nel ruolo della Giunta regionale.

Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo organico della Regione nell’area del CCNL Funzioni Locali, con continuità giuridica ed economica del rapporto di lavoro. Mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento e l’anzianità maturata; riceve il trattamento economico, anche accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e un assegno ad personam riassorbibile per l’eventuale differenza, se positiva, tra le voci fisse e continuative della provenienza e quelle della destinazione.

Risorse finanziarie e fondo per il salario accessorio

Al momento del trasferimento del personale, l’Autorità trasferisce alla Regione Toscana le risorse presenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale trasferito a tempo indeterminato. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione per tali finalità restano nel bilancio regionale.

Dal momento del trasferimento, le risorse del fondo per la retribuzione accessoria dell’Autorità confluiscono stabilmente, per l’intero importo, tra quelle regionali destinate alle medesime finalità; corrispondentemente, il fondo accessorio dell’Autorità è ridotto dello stesso importo. Inoltre, il fondo accessorio del comparto regionale è incrementato delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’Autorità nell’anno 2016, nei limiti previsti dalla normativa statale sul contenimento dei fondi per il salario accessorio, al fine di garantire l’invarianza della spesa.

Regime transitorio e personale in comando

Dall’adozione degli atti del segretario generale che individuano il personale da trasferire cessano gli effetti dei comandi in essere presso l’Autorità del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Il segretario generale dell’Autorità in carica alla data di entrata in vigore della legge assume la qualità di organo e continua nell’incarico fino alla scadenza naturale del mandato, salvi gli adeguamenti del contratto individuale di lavoro.

Neutralità finanziaria e variazioni di bilancio

La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In applicazione delle nuove disposizioni, il contributo di funzionamento dell’Autorità è stabilmente ridotto dell’importo corrispondente al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito, inclusi oneri riflessi e IRAP.

La Giunta regionale è chiamata ad adottare le necessarie variazioni di bilancio per recepire sia il trasferimento delle risorse sia le modifiche al fondo accessorio.

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