Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 11/2016

Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 11/2016 inserisce nella l.r. 50/1993 una disciplina sugli appostamenti fissi ad uso venatorio: l’autorizzazione vale anche come titolo edilizio e paesaggistico per la sistemazione del sito e l’installazione, per la sua durata. Sono fissati natura precaria, materiali ammessi e dimensioni massime. Nessun onere per la Regione.

Appostamenti fissi ad uso venatorio: titolo edilizio e limiti costruttivi

Appostamenti fissi ad uso venatorio: disciplina regionale

La legge regionale del Veneto n. 11 del 15 marzo 2016 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introducendo una disciplina specifica per gli appostamenti fissi ad uso venatorio. La norma chiarisce il valore autorizzatorio di tali strutture e ne definisce caratteristiche costruttive e limiti dimensionali.

Titolo abilitativo e durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge n. 157/1992, fatte salve le preesistenze legittime, costituisce titolo abilitativo edilizio e paesaggistico. Essa vale anche come condizione per la sistemazione del sito e per l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, per tutta la durata dell’autorizzazione stessa.

Caratteristiche costruttive e requisiti di precarietà

Gli appostamenti disciplinati dalla legge non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi e devono avere natura precaria. Devono essere realizzati:

  • in legno, con materiali leggeri o tradizionali della zona;
  • in ferro, anche tubolare;
  • in prefabbricato quando interrati o immersi. In ogni caso devono essere privi di opere di fondazione e facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione.

Dimensioni massime consentite

La legge stabilisce limiti dimensionali differenti a seconda della tipologia di appostamento:

  • appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: base massima di 12 mq e altezza massima di 3 metri dal piano di calpestio;
  • appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: base massima di 12 mq e altezza non superiore al limite frondoso degli alberi.

Regime finanziario

La legge precisa che la sua attuazione non comporta alcuna spesa né alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.