L.R. Veneto 11/2016
Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 11/2016 inserisce nella l.r. 50/1993 una disciplina sugli appostamenti fissi ad uso venatorio: l’autorizzazione vale anche come titolo edilizio e paesaggistico per la sistemazione del sito e l’installazione, per la sua durata. Sono fissati natura precaria, materiali ammessi e dimensioni massime. Nessun onere per la Regione.
Appostamenti fissi ad uso venatorio: titolo edilizio e limiti costruttivi
Appostamenti fissi ad uso venatorio: disciplina regionale
La legge regionale del Veneto n. 11 del 15 marzo 2016 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introducendo una disciplina specifica per gli appostamenti fissi ad uso venatorio. La norma chiarisce il valore autorizzatorio di tali strutture e ne definisce caratteristiche costruttive e limiti dimensionali.
Titolo abilitativo e durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge n. 157/1992, fatte salve le preesistenze legittime, costituisce titolo abilitativo edilizio e paesaggistico. Essa vale anche come condizione per la sistemazione del sito e per l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, per tutta la durata dell’autorizzazione stessa.
Caratteristiche costruttive e requisiti di precarietà
Gli appostamenti disciplinati dalla legge non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi e devono avere natura precaria. Devono essere realizzati:
- in legno, con materiali leggeri o tradizionali della zona;
- in ferro, anche tubolare;
- in prefabbricato quando interrati o immersi. In ogni caso devono essere privi di opere di fondazione e facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione.
Dimensioni massime consentite
La legge stabilisce limiti dimensionali differenti a seconda della tipologia di appostamento:
- appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: base massima di 12 mq e altezza massima di 3 metri dal piano di calpestio;
- appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: base massima di 12 mq e altezza non superiore al limite frondoso degli alberi.
Regime finanziario
La legge precisa che la sua attuazione non comporta alcuna spesa né alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.
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