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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11162/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La difesa ha lamentato l'omessa verifica, da parte del giudice di secondo grado, dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per non aver commesso il fatto. La Corte rileva però che la doglianza investe un tema oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente preclusione alla sua deduzione in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto che, essendo la sentenza d'appello stata emessa in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non possa proporre in sede di legittimità questioni cui abbia rinunciato in funzione dell'accordo, incluse quelle rilevabili d'ufficio come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello comporta una scelta dispositiva della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La verifica del proscioglimento immediato non può essere invocata in cassazione se la questione è stata rinunciata dall'imputato nell'ambito del concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • legge 103/2017

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p. e del relativo potere dispositivo delle parti in appello.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è resa all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le questioni oggetto dell'accordo si intendono rinunciate e non possono essere riproposte in cassazione, neppure se rilevabili d'ufficio.
  • Il potere dispositivo esercitato dalla parte nel concordato in appello non incide solo sul perimetro della cognizione del giudice di secondo grado, ma determina una preclusione processuale estesa al giudizio di legittimità.
  • La richiesta di verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è incompatibile con un ricorso per cassazione proposto contro una decisione fondata su accordo sulla pena, quando tale profilo sia stato implicitamente o esplicitamente abbandonato dall'imputato.
  • In caso di ricorso inammissibile per preclusione derivante da accordo in appello, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità e applicare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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