Sentenza del 16/05/2016 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di persone - nullità - effetti sull'imputazione del reddito ai soci - non rileva. Valori O.M.I. - natura indiziaria - è tale - conferma attraverso ulteriori elementi - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che la nullità del contratto societario, o l'impossibilità di riconoscere una società di fatto, impedisse di imputare ai soci il reddito prodotto. Contestavano inoltre l'accertamento del maggior valore degli immobili, ritenendo insufficienti i soli valori O.M.I. La decisione chiarisce che l'eventuale invalidità del rapporto societario non elimina l'imponibilità del reddito effettivamente prodotto e posseduto dai partecipanti. I valori O.M.I. hanno natura meramente indiziaria e possono essere utilizzati solo se corroborati da ulteriori elementi concreti, come l'importo del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.
La decisione
La contestazione è stata respinta nei punti essenziali. È stato riconosciuto che, una volta provata l'effettiva attività commerciale e la partecipazione dei soggetti all'attività, il reddito può essere imputato pro quota ai soci anche se viene contestata la validità o stessa esistenza formale della società di fatto. È stato inoltre ritenuto legittimo fondare l'accertamento sul dato O.M.I. quando questo sia accompagnato da ulteriori elementi sintomatici di un maggior valore di cessione; il solo dato O.M.I., invece, non sarebbe sufficiente.
Norme richiamate
Art. 2631 c.c.
La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina societaria; la validità o qualificazione del rapporto societario non impedisce, di per sé, di considerare fiscalmente il reddito effettivamente prodotto dall'attività comune.
Art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito prodotto da una società di persone o da una situazione sostanzialmente riconducibile a essa può essere imputato pro quota ai soci, indipendentemente dalla contestazione della validità formale del contratto societario, quando siano provate l'attività e la partecipazione.
Valori O.M.I.
I valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare costituiscono presunzioni o elementi indiziari e non provano da soli il maggior valore di un immobile. Devono essere integrati da ulteriori elementi oggettivi e concordanti.
Cass. SS.UU., sentenza n. 5636/1988
Richiamata quale precedente in materia di imputazione del reddito ai soci e di irrilevanza, sul piano fiscale, delle contestazioni meramente formali relative al rapporto societario.
Cass., sentenze n. 7/1995, n. 3725/1995, n. 17228/2013, n. 20060/2014 e n. 25707/2015
I precedenti sono richiamati a sostegno dei principi secondo cui il reddito effettivamente prodotto può essere imputato ai partecipanti anche in presenza di contestazioni sulla società di fatto e i valori O.M.I. possono sostenere l'accertamento solo se accompagnati da ulteriori elementi probatori.
Massime di principio
- Nel diritto tributario conta soprattutto la realtà economica dell'attività svolta: la nullità, l'irregolarità o la mancata formalizzazione del rapporto societario non cancellano automaticamente il reddito effettivamente prodotto.
- Per imputare il reddito ai soci occorre comunque provare l'esistenza dell'attività commerciale e la partecipazione concreta dei soggetti, non essendo sufficiente una mera presunzione astratta.
- I valori O.M.I. non costituiscono una prova automatica del valore di mercato o del maggior corrispettivo: devono essere accompagnati da elementi ulteriori, quali finanziamenti, mutui, prezzi effettivi, caratteristiche dell'immobile o altri dati economici.
- Un accertamento fondato su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti può essere legittimo anche quando ciascun elemento, considerato isolatamente, non sarebbe sufficiente.
- La contestazione della forma giuridica dell'operazione non è normalmente decisiva se l'Amministrazione dimostra la sostanza economica dell'attività e dei redditi conseguiti.
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