Ordinanza n. 10/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − della documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”; − di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/2/2023: annullamento - della documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15/05/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, già oggetto di doglianza del ricorso introduttivo RG. 857/2022; - della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata all'interessato in data 14/12/2022 e recante la qualifica finale di “nella media”, emessa a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare in data 21.11.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/12/2023: per l’annullamento - della documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, notificata il 15.05.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di doglianza del ricorso introduttivo); - della nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 21.11.2022, a seguito di annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare, notificata all'interessato in data 14.12.2022 e recante la qualifica finale di “nella media” (già oggetto di impugnazione mediante motivi aggiunti depositati); - della successiva e nuova documentazione caratteristica n. ord. 7, relativa al periodo intercorrente tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021, redatta in data 30.07.2023 e notificata all'interessato in data 11.10.2023, recante - ancora - la qualifica finale di “nella media”, predisposta in seguito ad ulteriore annullamento d'ufficio con lettera nr.-OMISSIS- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: documentazione caratteristica relativa all'anno 2021, con qualifica finale "nella media", e successive riedizioni del medesimo atto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica n. ord. 7 relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, notificata il 15 maggio 2022 e recante la qualifica finale "nella media". Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato una nuova documentazione caratteristica, adottata il 21 novembre 2022 dopo un annullamento d'ufficio disposto dalla Direzione Generale del Personale Militare e notificata il 14 dicembre 2022, nonché una successiva riedizione, redatta il 30 luglio 2023 e notificata l'11 ottobre 2023, anch'essa recante la qualifica finale "nella media" e predisposta a seguito di ulteriore annullamento d'ufficio. Il testo dell'ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le impugnazioni. Ritenendo necessario acquisire, ai fini della decisione, gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della Difesa. L'Amministrazione deve depositare tale documentazione entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Restano fermi gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione degli atti e documenti necessari alla decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari, ai fini della decisione, gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, può ordinarne all'amministrazione il deposito entro un termine stabilito, rinviando la definizione del merito all'esito dell'adempimento istruttorio.
- La disposizione di un incombente istruttorio non pregiudica gli ordinari termini processuali per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito.
- Su richiesta dell'interessato e in presenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo, quando ciò sia necessario per tutelarne i diritti o la dignità.
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