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Sentenza

Sentenza n. 985/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 275/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo complessivo nominale di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dalla quale risultava che il voucher era stato accreditato il 16 dicembre 2025, prima della notificazione e del deposito del ricorso di ottemperanza, entrambi avvenuti il 13 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La documentazione prodotta dal Ministero dimostrava che il giudicato era stato integralmente eseguito già il 16 dicembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente. Poiché al momento della notificazione e del deposito non sussisteva più una situazione di inadempimento suscettibile di tutela mediante ottemperanza, mancava ab origine l’interesse concreto e attuale ad agire. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese processuali sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    inammissibilità per manifesta originaria carenza di interesse ad agire

    Il ricorso è inammissibile quando, già al momento della sua proposizione, manca un interesse concreto e attuale alla tutela richiesta; ciò si verifica, nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato risulta già eseguito anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità del ricorso

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima di decidere, consentendo il contraddittorio sulla possibile definizione in rito.

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il riferimento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione era stata richiesta davanti al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l’interesse ad agire deve sussistere al momento della notificazione e del deposito del ricorso; se il giudicato è stato integralmente eseguito anteriormente, il ricorso è originariamente privo di interesse e deve essere dichiarato inammissibile.
  • L’esecuzione del giudicato intervenuta prima della proposizione del ricorso di ottemperanza non determina una sopravvenuta carenza di interesse, ma una manifesta originaria carenza di interesse ad agire.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione amministrativa non contestata dalla parte ricorrente può dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato e fondare la declaratoria di inammissibilità per carenza originaria di interesse.
  • La nomina del commissario ad acta presuppone l’esistenza di un inadempimento dell’amministrazione al momento della decisione e non può essere disposta quando il giudicato risulta già eseguito anteriormente alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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