Messaggio numero 1777 del 08-05-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le nuove procedure INPS per la presentazione delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare e per il relativo conguaglio in Uniemens. Dal 1° aprile 2019 le domande ANF per i lavoratori dipendenti privati non agricoli vanno presentate telematicamente all’INPS, con eccezione degli operai agricoli a tempo indeterminato; dal 07/2019 cambia anche la gestione del conguaglio nel flusso Uniemens, con un nuovo elemento dedicato e con semplificazioni sugli altri dati richiesti.
Nuove modalità telematiche per domanda e conguaglio ANF dal 1° aprile 2019
Nuove modalità per domanda e gestione dell’ANF
Il documento disciplina il passaggio alle nuove modalità telematiche di presentazione delle domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e, successivamente, le nuove regole di esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens. L’obiettivo è centralizzare la gestione presso l’INPS, rendere consultabili gli esiti online e migliorare i controlli sui conguagli da parte dell’Istituto.
Ambito di applicazione ed eccezioni
Dal 1° aprile 2019 le domande di prestazione familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Restano fuori da questa regola:
- gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continuano a presentare la domanda cartacea al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16);
- per gli impiegati del settore agricolo, invece, si applicano le nuove disposizioni della circolare richiamata.
Ai fini dell’ANF sono considerati del settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240.
Fino alla pubblicazione dei nuovi livelli reddituali annuali, è possibile inoltrare solo domande di ANF relative al periodo di riferimento della circolare o a periodi pregressi.
Gestione delle domande e degli esiti
Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31/03/2019 con il modello ANF/DIP, per il periodo 1/07/2018–30/06/2019 o per anni precedenti, non devono essere ripresentate. I datori di lavoro devono gestirle secondo le istruzioni richiamate nel paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.
La nuova procedura “ANF DIP” consente il calcolo degli importi teoricamente spettanti su base giornaliera e mensile, in funzione di:
- tipologia della domanda;
- numero dei componenti del nucleo familiare;
- reddito complessivo del nucleo nel periodo di riferimento.
L’esito della domanda e gli importi massimi spettanti sono consultabili dal cittadino nell’area riservata, nella sezione “Consultazione domanda”. Un provvedimento formale viene inviato solo in caso di reiezione.
La stessa consultazione è disponibile anche ai Patronati delegati. Il lavoratore, in caso di esito positivo, deve comunicare l’esito al datore di lavoro, che accede ai dati necessari per l’erogazione e il conguaglio tramite apposita applicazione.
Variazioni del nucleo e autorizzazioni ANF
Se, nel periodo già richiesto, cambia la composizione del nucleo familiare o mutano le condizioni che danno diritto agli aumenti dei livelli reddituali, il lavoratore deve presentare all’INPS una domanda di variazione, sempre in modalità telematica, tramite la procedura “ANF DIP”.
Per i soggetti che non abbiano un’autorizzazione ANF in corso di validità, la domanda “ANF DIP” richiede la preventiva presentazione dell’istanza di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria.
In caso di esito positivo dell’autorizzazione:
- non viene più inviato il provvedimento di accoglimento ANF43;
- si procede all’istruttoria della domanda “ANF DIP” da parte della Struttura territoriale competente.
In caso di reiezione viene inviato il provvedimento ANF58.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di domanda cartacea al datore di lavoro, il provvedimento ANF43 deve ancora essere allegato al modello ANF/DIP.
Dal 1° aprile 2019, per le domande di Autorizzazione ANF presentate prima o dopo tale data ma non ancora istruite, non devono più essere inviati o consegnati gli ANF43. La stessa regola vale anche per le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 riferite a domande presentate prima di tale data.
Il datore di lavoro non deve più acquisire né visionare i provvedimenti autorizzativi, poiché il diritto alla prestazione è verificato dall’INPS, che accerta gli importi spettanti e consente il pagamento.
In caso di autorizzazione parziale riferita solo ad alcuni componenti del nucleo, il calcolo dell’ANF avviene considerando solo il nucleo autorizzato.
Istruzioni operative per le Sedi INPS
Per l’abilitazione alla procedura, i gestori IDM delle Sedi devono seguire il percorso:
- Tab “Profili intranet”;
- Processo “Prestazioni a sostegno del reddito”;
- Applicazione “ANF Lavoratori Dipendenti Aziende Attive”.
I ruoli disponibili sono:
- Consultatore, tipologia Non Territoriale;
- Operatore, tipologia Territoriale.
L’applicazione è raggiungibile anche dal percorso “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito”, sotto la voce “Prestazioni”.
Le funzioni a disposizione dell’operatore di Sede sono:
- Archivio ANF DIP: consente di visualizzare le domande pervenute, suddivise per provenienza e stato di avanzamento, fino ad accoglimento o reiezione. L’operatore deve prestare attenzione alle domande in fase “Anagrafiche errate”, “Verifica autorizzazione” e “Respinte – lettere da inviare”.
- In “Anagrafiche errate” interviene se l’anomalia dipende da Arca, ad esempio in caso di doppia anagrafica; risolto il problema, la domanda si sblocca automaticamente.
- In “Verifica autorizzazione” verifica la presenza e l’esito della domanda di autorizzazione tramite la procedura “Autorizzazioni ANF”, quindi autorizza o non autorizza il singolo beneficiario e sblocca la domanda.
- In “Respinte – Lettere da inviare” si trovano le domande calcolate con esito negativo e in attesa di validazione per la notifica di reiezione tramite Postel; le lettere possono essere selezionate singolarmente o in blocco.
- Modifica ANF DIP e Consultazione: permettono di modificare o consultare una domanda tramite ricerca per codice fiscale.
Le istruzioni operative della procedura ANF DIP-Sedi sono allegate al messaggio.
Istruzioni per i datori di lavoro: consultazione importi ANF
L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è disponibile nel Cassetto previdenziale aziende ed è destinata a aziende, intermediari e rappresentanti legali.
La procedura consente di visualizzare le informazioni sulle domande ANF DIP relative al lavoratore o ai lavoratori oggetto di ricerca, in particolare:
- importi massimi spettanti giornalieri e mensili;
- periodo di riferimento.
La consultazione riguarda esclusivamente le domande accolte nella procedura “ANF DIP”.
Sono previste due modalità di utilizzo:
- ricerca puntuale, per singolo codice fiscale del lavoratore;
- richiesta massiva, per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto abbia delega.
Nella ricerca puntuale occorre indicare:
- matricola aziendale;
- codice fiscale del lavoratore;
- periodo di riferimento da uno a sei mesi.
Nella richiesta massiva occorre indicare:
- matricola aziendale;
- specifico mese di competenza.
La ricerca puntuale restituisce subito l’informazione; la richiesta massiva richiede i tempi di elaborazione del sistema. In entrambi i casi i dati possono essere esportati in formato xml.
Compilazione del flusso Uniemens fino a 06/2019
I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 devono essere trasmessi con le modalità già in uso, cioè compilando le due sezioni dedicate ai conguagli degli assegni al nucleo familiare e alla loro corresponsione, secondo il documento tecnico Uniemens.
Nuova struttura Uniemens dal 07/2019
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019 viene introdotto, nella sezione contributiva del flusso Uniemens aziende con dipendenti, un nuovo elemento per associare a ciascun codice conguaglio ANF:
- il periodo di riferimento;
- l’identificativo della domanda ANF.
Per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro devono compilare il nuovo elemento valorizzando:
- uno dei codici:
- 0035 – ANF assegni correnti;
- L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell’elemento IdentiMotivoUtilizzoCausale, il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, anche se diverso da quello del lavoratore;
- nell’elemento AnnoMeseRif, il periodo cui si riferisce il conguaglio;
- nell’elemento ImportoAnnoMeseRif, l’importo del conguaglio relativo al periodo indicato.
Trattandosi di un elemento ricorsivo, nello stesso flusso Uniemens è possibile indicare più di un conguaglio.
Vantaggi e semplificazioni dal 07/2019
La nuova compilazione del flusso si aggiunge, per il momento, alle modalità già previste, ma è già in sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento.
Sempre dal 07/2019, poiché l’INPS determina direttamente l’importo degli ANF, non è più necessario compilare:
- TabANF, codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
- NumANF, numero dei componenti del nucleo familiare;
- ClasseANF, numero progressivo da 1 a 833 che individua la fascia di reddito in funzione della tabella di riferimento e dell’anno di competenza.
L’introduzione del nuovo elemento consente all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, compresi quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.
Di conseguenza, dal 07/2019 cessano le esigenze di cautela richiamate dal messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e non è più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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