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Messaggio

Messaggio numero 1817 del 10-05-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la decontribuzione sui premi di produttività si estende anche alla contribuzione aggiuntiva IVS dello 0,50% a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, se il datore fruisce dell’esonero, non deve applicare la corrispondente riduzione sulla quota annua del TFR del lavoratore.

Applicazione della riduzione contributiva sui premi di produttività anche alla contribuzione aggiuntiva IVS dello 0,50%

Riduzione contributiva sui premi di produttività e contributo aggiuntivo IVS

La circolare richiama le modalità operative già illustrate con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 in materia di fruizione della riduzione contributiva sui premi di produttività introdotta dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il documento interviene per precisare l’ambito di applicazione dell’esonero con riferimento alla contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro.

Ambito di applicazione

Viene specificato che la contribuzione aggiuntiva IVS prevista dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, rientra nell’ambito della decontribuzione riconosciuta sui premi di produttività. Pertanto, tale aliquota aggiuntiva è soggetta alla riduzione contributiva nello stesso modo in cui lo è la contribuzione ordinaria interessata dall’agevolazione.

Effetti della riduzione sul contributo dello 0,50%

In continuità con quanto già chiarito in relazione allo sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, richiamando la circolare n. 151/2012, i datori di lavoro che applicano la riduzione contributiva sui premi di produttività devono operare la riduzione di 20 punti percentuali IVS anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Conseguenze sul trattamento di fine rapporto

Il documento precisa inoltre che il comma 16 dell’articolo 3 della legge n. 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Ne deriva che, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio di produttività, il datore di lavoro non deve effettuare il corrispondente abbattimento sulla quota annua del TFR del lavoratore.

Sintesi operativa

In pratica, la circolare stabilisce che:

  • la decontribuzione sui premi di produttività include anche il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% a carico del datore di lavoro;
  • la riduzione va applicata anche a tale aliquota aggiuntiva;
  • in presenza dell’esonero, non va operata la correlata riduzione sulla quota annua del TFR del lavoratore.

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