Sentenza del 20/09/2016 n. 5351 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Impugnazione - Ente impositore - Omessa citazione - Chiamata in causa - Ipotesi - Integrazione contraddittorio - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa sia l'inammissibilità automatica della domanda sia la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. L'eventuale chiamata in causa dell'ente creditore grava sul concessionario della riscossione, che deve attivarsi quando la controversia coinvolge profili imputabili all'ente impositore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento nella quale non è stato citato l'ente impositore. La questione consiste nello stabilire se tale omissione renda la domanda inammissibile o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. La mancata citazione dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. Qualora l'azione sia proposta contro il solo concessionario, quest'ultimo può avere l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, soprattutto per le questioni riferibili alla pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata citazione dell'ente impositore insieme al concessionario non rende automaticamente inammissibile il ricorso contro la cartella.
- Quando il contribuente agisce contro il solo concessionario, quest'ultimo può dover chiamare in causa l'ente impositore per le questioni relative alla sussistenza o alla quantificazione del tributo.
- Il giudice non deve necessariamente ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore: l'onere della chiamata può gravare sul concessionario.
- È opportuno individuare correttamente il soggetto cui è imputabile il vizio contestato: i vizi propri della cartella o della notifica riguardano normalmente il concessionario, mentre quelli relativi alla pretesa tributaria riguardano l'ente impositore.
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