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Ordinanza

Ordinanza n. 16334/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 in Lazio, nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario relativo alla classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha chiesto l'annullamento del D.D.G. del 23 giugno 2026 che ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per la classe AM12, nella parte in cui ha riconosciuto il punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12. L'ordinanza non riporta ulteriori motivi di ricorso né decide la fondatezza della contestazione.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità stabiliti dall'ordinanza n. 836 del 2019. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna decisione è stata assunta sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La disposizione è applicata per convertire il rito e per individuare le amministrazioni che sono parti necessarie del giudizio, ordinando la notificazione del ricorso anche nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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