L.R. Piemonte 18/2020
Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n.32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina del 1982 sulla conservazione del patrimonio naturale, estendendo l’esenzione dal divieto di transito ai mezzi dei soggetti incaricati del controllo faunistico e a quelli dei cacciatori autorizzati al prelievo del cinghiale, solo nei giorni di svolgimento dell’attività. Nessun onere per il bilancio regionale.
Modifica al divieto di circolazione dei mezzi motorizzati in aree naturali per controllo faunistico e prelievo del cinghiale
Modifica alla disciplina di circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree naturali
La legge regionale interviene sulla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, che disciplina la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale nel territorio regionale. L’intervento è circoscritto all’esenzione dal divieto di circolazione per alcuni mezzi motorizzati impiegati in attività di gestione faunistica e venatoria.
Ambito della modifica
La modifica riguarda la lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1982, sostituendone il contenuto con una nuova previsione più ampia rispetto alla formulazione precedente.
Soggetti e mezzi esclusi dal divieto
La nuova disciplina consente la circolazione, in deroga al divieto, ai mezzi motorizzati di:
- soggetti incaricati di svolgere operazioni di controllo faunistico, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;
- soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa).
L’eccezione opera solo nei giorni in cui tali attività sono effettivamente svolte.
Limiti applicativi
L’esenzione non ha portata generale, ma è limitata:
- ai soli mezzi motorizzati utilizzati per le attività indicate;
- ai soli giorni di esercizio delle operazioni di controllo faunistico o del prelievo venatorio del cinghiale.
Resta quindi fermo, per gli altri casi, il regime ordinario di tutela e restrizione previsto dalla legge regionale del 1982.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della norma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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