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Legge

L.R. Piemonte 20/2020

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 20/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 20/2020 disciplina l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi al mandato di consiglieri e assessori in carica, a carico del bilancio regionale, e quella facoltativa per gli infortuni estranei al mandato, a carico dell’aderente. Regola anche le modalità attuative, l’affidamento della convenzione assicurativa e la copertura finanziaria per il triennio 2020-2022.

Assicurazione infortuni per consiglieri e assessori regionali

Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri e degli assessori regionali

La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali, estendendola anche agli assessori in carica e aggiornandone le modalità applicative e finanziarie. Il provvedimento si applica esclusivamente nell’ambito regionale piemontese.

Ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria

La Regione istituisce a favore dei consiglieri e degli assessori in carica un’assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all’espletamento del mandato. Restano coperte, in particolare, le attività svolte:

  • nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta;
  • nelle sedi istituzionali di enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;
  • per legge oppure quando il consigliere sia autorizzato o delegato a rappresentare l’ente;
  • in occasione di iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale;
  • in relazione a eventi, incontri o riunioni ai quali il consigliere o l’assessore sia stato formalmente invitato nella sua qualità;
  • durante gli spostamenti per recarsi nei luoghi sopra indicati.

La copertura è configurata in modo da non incidere sul libero esercizio del mandato.

Assicurazione facoltativa per infortuni non collegati al mandato

Accanto alla copertura obbligatoria, la Regione prevede anche un’assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all’espletamento del mandato, sempre a favore dei consiglieri regionali e degli assessori in carica. In questo caso l’onere economico grava interamente sul consigliere o sull’assessore che aderisce.

Disposizioni attuative e gestione operativa

L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale verifica che la richiesta di indennizzo rientri nell’ambito della copertura prevista per gli infortuni connessi al mandato e definisce, con propria deliberazione, le norme attuative della disciplina. In particolare, vengono stabiliti:

  • l’iter procedurale da seguire in caso di infortunio;
  • i criteri per la verifica di ammissibilità della richiesta.

Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all’ufficio di presidenza, stipulano la convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità e curano le relative decurtazioni sul trattamento economico dei soggetti interessati nei casi di assicurazione facoltativa o di oneri a loro carico.

Regime finanziario

Gli oneri dell’assicurazione obbligatoria sono totalmente a carico del bilancio regionale. La legge quantifica la spesa in 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e indica la copertura nelle risorse già iscritte nella missione 1, programma 01.01 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Abrogazione di una precedente disposizione

La legge abroga l’articolo 3 della legge regionale n. 57 del 1981, ridefinendo così in modo aggiornato la disciplina dell’assicurazione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

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