L.R. Piemonte 15/2020
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene in modo eterogeneo su sanità e welfare, attività estrattive, agricoltura e caccia, commercio, personale, turismo, trasporti, ambiente e misure Covid. Molte disposizioni sono transitorie o legate al 2020 (emergenza sanitaria, scadenze entro il 31 ottobre/31 dicembre 2020, adeguamenti entro 2022).
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale piemontese
Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale piemontese
La legge regionale del Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 interviene come collegato di adeguamento su numerosi settori dell’ordinamento regionale. La disciplina risulta frammentata in più ambiti, con modifiche sostanziali e varie disposizioni transitorie legate all’emergenza Covid-19 e a scadenze puntuali del 2020-2022.
Sanità e welfare
Nel sistema regionale integrato dei servizi sociali vengono rimosse alcune previsioni della legge regionale n. 1/2004 e ridefinite le competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture. Le funzioni sono distribuite tra ASL, Città di Torino e Regione, secondo la titolarità dell’autorizzazione al funzionamento e l’ubicazione della struttura.
Per le strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico viene chiarito che si applicano le norme vigenti in materia di strutture sanitarie. Viene inoltre prevista l’individuazione, entro 90 giorni, di una struttura di coordinamento regionale per coordinare le commissioni di vigilanza, omogeneizzare i comportamenti, monitorare le attività e fornire supporto giuridico. Entro 150 giorni la Giunta regionale deve definire modalità e indirizzi uniformi, con particolare attenzione a trasparenza, check-list regionale, appropriatezza e documentabilità.
Sul piano autorizzatorio, il mancato svolgimento dell’attività per oltre 60 giorni continuativi determina la decadenza dell’autorizzazione, salvo sospensione comunicata e autorizzata per comprovata necessità. Inoltre, è introdotto un divieto di rilascio di nuova autorizzazione al funzionamento per cinque anni nei confronti dei soggetti la cui autorizzazione sia stata revocata.
Per le IPAB e le aziende derivate dal riordino, vengono adeguate le regole di liquidazione, insediamento degli organi, contabilità e decorrenza dei nuovi obblighi contabili. È inoltre esteso l’ambito delle attività di animazione e sorveglianza previste dalla normativa sull’invecchiamento attivo e viene aggiornato il riferimento ai soggetti partecipanti ai tavoli consultivi, includendo il terzo settore.
Attività estrattive
La disciplina delle cave viene aggiornata con l’obiettivo di rendere più flessibili alcuni passaggi procedurali e di rafforzare i rapporti convenzionali con gli enti locali. È abrogata una disposizione dell’articolo 26 della legge regionale n. 23/2016, sono rimodulate alcune ipotesi relative alle aree naturali di salvaguardia e viene ammessa la stipula di convenzioni tra imprese estrattive ed enti pubblici per investimenti sul territorio entro limiti percentuali degli introiti da oneri di escavazione.
La Regione deve inoltre promuovere protocolli di collaborazione tra organi di controllo, vigilanza ed enti locali per rendere omogenea l’attività ispettiva su tutto il territorio regionale.
Agricoltura, caccia e apicoltura
La parte più estesa della legge riguarda la materia faunistico-venatoria. Viene aggiornata l’elencazione delle specie escluse dal prelievo venatorio e sono ridefinite le competenze regionali in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica e attività venatoria. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare la caccia deve presentare domanda motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale.
Vengono precisati i criteri per il divieto di caccia su specifici fondi, le deroghe al divieto in aree gestite da ATC e CA, le regole sulla residenza venatoria, le percentuali di ammissione di cacciatori residenti fuori regione o all’estero e la durata dei requisiti per l’esercizio dell’attività. È inoltre disciplinata la caccia di selezione agli ungulati fino a un’ora dopo il tramonto e introdotto l’obbligo di indossare capi ad alta visibilità durante l’esercizio venatorio e il controllo faunistico, con sanzione da 50 a 300 euro in caso di violazione.
Sono prorogati di 3 anni e 4 anni, rispettivamente, i termini per la pianificazione faunistica regionale e provinciale. La legge aggiorna anche le sanzioni per alcune violazioni venatorie.
In materia agricola, vengono introdotte linee guida sul nomadismo in apicoltura e una disciplina sull’educazione alimentare e l’orientamento ai consumi, con linee guida regionali per promuovere consumo consapevole, filiere locali, fattorie didattiche, agriturismi e cultura della sostenibilità. Ogni apiario deve essere identificato da un cartello visibile, con sanzione da 200 a 600 euro per mancata apposizione.
Attività contrattuale e alienazione di beni immobili
Per le alienazioni immobiliari regionali viene introdotta una disciplina articolata: l’asta pubblica è la regola, con possibilità di riduzione del prezzo base fino al 10% dopo due aste deserte. Sono previsti meccanismi di trattativa privata preceduta da avviso pubblico, trattativa privata diretta senza avviso in casi tassativi e procedure per offerte irrevocabili di acquisto garantite. La normativa distingue tra beni di modesto valore, fondi interclusi, permute e alienazioni a favore di amministrazioni pubbliche.
Ambiente, paesaggio e beni culturali
Per la manutenzione idraulica degli alvei si stabilisce una priorità alla movimentazione del materiale e solo in subordine all’estrazione di materiale litoide. Nei casi urgenti per la pubblica incolumità o inseriti in piani regionali approvati, il canone base d’asta per la concessione è pari a zero. Quando il materiale estratto è impiegato in lavori pubblici o corsi d’acqua, il progetto deve indicarne quantità, utilizzo e destinazione; la Giunta deve definire entro sei mesi criteri e modalità di cessione, anche gratuita, con priorità alle amministrazioni e poi ai privati per finalità non commerciali.
È ampliato anche il ruolo di AIPO, che può occuparsi, mediante accordi con le regioni interessate, di infrastrutture per la mobilità ciclistica nelle pertinenze idrauliche del Po. Vengono poi riviste le regole sulle commissioni locali per il paesaggio, sui requisiti dei componenti, sulla durata dell’incarico e sulla pubblicazione delle nomine.
Nella tutela delle aree naturali e della biodiversità si estendono alcune attività consentite e si sostituisce, in varie disposizioni, il termine “risarcimento” con “indennizzo”. È inoltre abrogato un articolo della legge sulle aree naturali protette.
ARPA Piemonte vede ampliato il proprio ambito di attività, anche in materia di protezione civile e supporto alla pubblica amministrazione; è prevista la predisposizione della Carta dei servizi secondo le correlazioni con il catalogo nazionale. Alcune previsioni organizzative vengono soppresse e si consente l’assegnazione ad interim di incarichi di direttore tecnico e amministrativo a dirigenti apicali dell’Agenzia.
Commercio su area pubblica
Vengono introdotti i requisiti morali e professionali per l’accesso e l’esercizio del commercio su area pubblica e, in quanto compatibili, per la somministrazione di alimenti e bevande. Sono elencate le cause ostative legate a condanne penali, misure di prevenzione e misure di sicurezza, con durata ordinaria del divieto di cinque anni. Per le società i requisiti devono essere posseduti da legale rappresentante, preposto e soggetti antimafia rilevanti; per le imprese individuali dal titolare e dall’eventuale preposto.
Sono poi definiti i requisiti professionali alternativi: corso abilitante, esperienza lavorativa qualificata o titolo di studio idoneo con materie attinenti.
Organizzazione e personale regionale
La normativa sull’organizzazione regionale viene profondamente modificata. Si ridefiniscono il Comitato di coordinamento della Giunta, il coordinamento delle direzioni regionali e l’istituzione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, affidato a un Capo di Gabinetto di nomina fiduciaria, anche esterno all’amministrazione.
Per tale incarico è previsto un incremento delle risorse annue pari a 135.180 euro, con congelamento di un posto in dotazione organica. Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con selezione pubblica, durata massima quinquennale e requisiti di laurea ed esperienza. Gli incarichi sono regolati dal CCNL dell’area separata della dirigenza.
Turismo
Nelle strutture ricettive extralberghiere viene ridotto da tre a una unità il numero di alcuni requisiti o elementi richiesti dalla disciplina di settore, secondo la modifica testuale apportata alla legge regionale n. 13/2017.
Trasporti pubblici e SIRT
La legge riorganizza in modo rilevante la disciplina del trasporto pubblico locale e regionale. Viene ampliata la nozione di infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto, includendo nodi di interscambio e fermate automobilistiche urbane ed extraurbane. Sono rafforzati gli obblighi informativi di gestori ed enti affidanti verso la Regione, che deve disporre di dati tecnici, economici e amministrativi per il monitoraggio.
L’Osservatorio regionale deve elaborare una relazione annuale sui servizi di trasporto. La Regione esercita funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio tramite personale appositamente incaricato, con accesso a veicoli, impianti, infrastrutture e documenti. È istituito e disciplinato il SIRT, fondato sulle infrastrutture BIP e Sistema Piemonte, con accesso pubblico ai dati nel rispetto della normativa privacy.
Sono previste sanzioni amministrative per mancata trasmissione dei dati, dati inesatti o incompleti, mancato accesso agli ispettori e mancata esibizione della documentazione, nonché la possibilità di applicare penali contrattuali da parte degli enti affidanti.
Disposizioni emergenziali Covid-19
Per l’emergenza sanitaria è attribuita alla Regione, a decorrere dal 23 febbraio 2020, la competenza ad applicare le sanzioni per violazione delle misure regionali anti-Covid e a incamerarne i proventi. È inoltre prevista, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la possibilità per i soggetti aggiudicatori regionali di introdurre criteri premiali negli appalti e nelle concessioni a favore di operatori che impieghino prevalentemente manodopera o personale a livello regionale.
Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i procedimenti di decadenza per morosità nell’edilizia sociale e l’esecuzione delle decadenze già pronunciate. Per i rifugi alpini ed escursionistici e per i concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna sono previste misure temporanee di ampliamento di spazi esterni con strutture amovibili, valide solo durante l’emergenza o fino al 31 ottobre 2020 nei casi specifici.
Altre disposizioni
La legge modifica inoltre varie norme su consorzi, calamità naturali, lavori pubblici, usi civici, controlli sugli impianti termici, recupero dei beni invenduti e deleghe alle province. Tra le misure di rilievo, per gli usi civici viene introdotta una presunzione di prelievo di risorse naturali pari al 6% dell’utile lordo in caso di uso lucrativo del terreno occupato; per le conciliazioni stragiudiziali vengono aumentati gli abbattimenti in caso di occupazioni anteriori al 1950 o al 1924.
Regime finanziario e decorrenza
La legge contiene clausole di invarianza o copertura interna per alcune misure e dichiara l’urgenza ai sensi dello Statuto piemontese. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Molte disposizioni hanno efficacia limitata o sono collegate a scadenze del 2020, sicché il provvedimento è in larga parte storico e oggi solo parzialmente utile come disciplina vigente di sfondo.
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