L.R. Piemonte 17/2020
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte un elenco telematico, a funzione solo ricognitiva, degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione. L’iscrizione è volontaria, su istanza, e non è requisito per esercitare l’attività. Un regolamento regionale disciplina modalità di gestione, domanda, controlli e cancellazione. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione
Istituzione dell’elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’istituzione di un elenco telematico degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione. L’intervento ha finalità essenzialmente ricognitive e di valorizzazione professionale, senza introdurre nuovi requisiti abilitanti per l’esercizio dell’attività.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione promuove il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali tramite personale qualificato, valorizza le competenze di chi consegue l’attestato di operatore socio-sanitario e favorisce la conoscenza degli organismi formativi accreditati operanti sul territorio regionale e dei relativi corsi.
Struttura dell’elenco e natura giuridica
L’elenco è istituito in forma telematica presso la Giunta regionale e ha esclusivamente funzione ricognitiva, quale banca dati. È articolato in due sezioni:
- Sezione A: nominativi di chi ha conseguito l’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario presso enti accreditati e ha presentato istanza di iscrizione;
- Sezione B: enti di formazione accreditati dalla Regione, istituti professionali con indirizzo “servizi socio-sanitari” e “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, nonché corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali.
L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Iscrizione volontaria e requisiti soggettivi
L’iscrizione è volontaria e avviene su istanza dell’interessato, nel rispetto della disciplina sui dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo. Possono chiedere l’inserimento nella sezione A i soggetti che, alternativamente:
- hanno acquisito il titolo in Piemonte;
- prestano attività lavorativa in Piemonte;
- sono residenti in Piemonte.
I richiedenti devono essere in possesso dell’attestazione di operatore socio-sanitario conseguita tramite corso di formazione presso soggetto accreditato, secondo la normativa statale e regionale e gli indirizzi regionali operativi, nel quadro dell’Accordo del 22 febbraio 2001 e dei successivi provvedimenti, nonché dell’art. 5 della legge n. 3/2018.
Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione nell’elenco non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività di operatore socio-sanitario. Restano ferme le normative statali vigenti sul riconoscimento della qualifica professionale, sulla validità degli attestati e sull’esercizio dell’attività.
Trattamento dei dati personali
La Regione tratta i dati personali nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali di attuazione. L’inserimento nell’elenco avviene previa acquisizione del consenso specifico dell’operatore socio-sanitario al trattamento dei dati, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Disciplina degli enti di formazione e dei corsi
Nella sezione B sono inseriti anche gli enti di formazione accreditati presso la Regione e gli istituti professionali interessati, secondo modalità stabilite dal regolamento regionale. La legge mira così a rendere conoscibili gli organismi formativi e l’offerta di corsi attivi sul territorio regionale.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento in conformità alle nuove disposizioni in materia di formazione e al processo di revisione dell’accordo Stato-Regioni del 2001. Il regolamento deve definire:
- le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell’elenco;
- il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
- le modalità di controllo e le cause di cancellazione;
- le modalità di comunicazione e di iscrizione per gli enti di formazione accreditati e per i corsi attivi sul territorio.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano maggiori oneri per il bilancio regionale e gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili nell’ordinamento regionale.
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