Deliberazione n. 359 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito che l’interessato temeva potesse essere diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, per eventuale materiale acquisito in chiaro, di conservarlo per 12 mesi a soli fini probatori con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento conclude con la ratifica delle determinazioni adottate in via d’urgenza dal dirigente competente.
Facebook, Instagram e TikTok: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook, Instagram e TikTok: ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’oggetto della segnalazione era il rischio di diffusione, senza consenso, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile all’interessato.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina l’intervento dell’Autorità nei casi di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e attivazione del procedimento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato e ha attivato il procedimento urgente previsto dalla disciplina interna.
Misure urgenti adottate il 5 giugno 2024
Con due determinazioni dirigenziali, adottate in via d’urgenza e poi trasmesse ai gestori delle piattaforme, è stato disposto che:
- Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited impedissero l’immediata diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- le stesse società conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione dovesse avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- le società comunicassero tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle determinazioni urgenti e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti nn. 259/2024 e 260/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma conferma misure di contenimento e conservazione finalizzate a evitare la circolazione illecita del materiale segnalato e a preservarene l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile al cosiddetto revenge porn, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’art. 144-bis del Codice, che consente l’attivazione del Garante in presenza del fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti e destinati a rimanere privati possano essere diffusi senza consenso.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
In base all’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza due determinazioni il 5 giugno 2024. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di impedire l’ulteriore diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 6 giugno 2024, ha ratificato i provvedimenti nn. 259/2024 e 260/2024 adottati in via d’urgenza. La ratifica avviene ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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