Ordinanza n. 15972/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Decreto emesso dall''Ambasciata d''Italia -OMISSIS- in data 27.07.2023 e notificato il 09.08.2023, che ha rigettato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Ambasciata d’Italia del 27 luglio 2023, notificato il 9 agosto 2023, di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e gli atti connessi. Il testo non riporta i motivi di merito del ricorso: il giudice ha rilevato un problema preliminare relativo alla procura alle liti rilasciata all’estero, la cui firma deve essere autenticata secondo la legge del luogo di residenza del conferente e il documento legalizzato dagli uffici italiani competenti all’estero, oppure munito di apostille se ricorrono i presupposti della Convenzione dell’Aja.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di merito. Ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro 30 giorni, indicando come modalità l’autenticazione della firma secondo la lex loci e la legalizzazione presso i competenti uffici italiani all’estero, oppure l’apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja. In ragione di tale incombente, non ha provveduto sul richiesto rinvio dell’udienza. Ha rinviato la causa all’udienza di smaltimento dell’11 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
la procura rilasciata all’estero richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011); alternativamente dimostrandosi utile, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966), l’osservanza delle modalità semplificate contemplate da tale accordo internazionale (c.d. apostille)
La procura rilasciata all’estero deve essere autenticata secondo la legge del luogo di residenza del conferente e legalizzata dagli uffici italiani competenti all’estero; in alternativa, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, è ammessa la modalità semplificata dell’apostille.
art. 52, comma 1, lett. f) d.lgs. 71/2011
la procura rilasciata all’estero richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011); alternativamente dimostrandosi utile, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966), l’osservanza delle modalità semplificate contemplate da tale accordo internazionale (c.d. apostille)
La disposizione è richiamata quale base della necessità di legalizzare presso i competenti uffici italiani all’estero la procura rilasciata fuori dall’Italia, salvo la modalità alternativa dell’apostille nei casi previsti.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con l. 1253/1966
la procura rilasciata all’estero richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (art. 33 del DPR 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011); alternativamente dimostrandosi utile, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966), l’osservanza delle modalità semplificate contemplate da tale accordo internazionale (c.d. apostille)
Per le procure provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione, l’apostille costituisce modalità semplificata alternativa alla legalizzazione ordinaria.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero richiede l’autenticazione della firma secondo la legge del luogo di residenza del conferente e la legalizzazione da parte dei competenti uffici italiani all’estero; per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’apostille costituisce modalità semplificata alternativa.
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