Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da ripetuti allagamenti che, a partire dal giugno 2012, hanno interessato i locali di proprietà della società ricorrente, già in precedenza locati a terzi, in relazione a tubazioni condominiali collocate nei suoi locali e ritenute in condizioni precarie. La società ha convenuto il condominio chiedendo il ripristino delle tubazioni e il risarcimento dei danni subiti e futuri, sia per danno emergente sia per lucro cessante, da quantificarsi nel valore locativo dei negozi e dei fondi. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria e di ripristino; in appello il condominio ha ottenuto la manleva dall'assicurazione e la società danneggiata ha proposto appello incidentale per l'incremento del lucro cessante. La Corte d'appello ha aumentato il risarcimento ma ha applicato una riduzione del 40% sul lucro cessante, ritenendo non certo che i locali sarebbero stati locati per tutto il periodo e considerando anche costi fiscali e non meglio specificati. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1123 e 2056 c.c. e dell'art. 6, comma 2, TUIR, contestando l'abbattimento del 40% del lucro cessante come illogico e non consentito, perché il risarcimento sostitutivo di redditi perduti è fiscalmente rilevante ma non deve essere ulteriormente decurtato per presunti costi fiscali o altri costi generici; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1123, 2056 e 1219, comma 2, c.c. per la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, ma la censura è stata ritenuta lacunosa perché non riportava adeguatamente il contenuto della CTU richiamata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata e illogica la riduzione equitativa del 40% del lucro cessante operata dalla Corte d'appello sulla base di asseriti costi fiscali e non meglio specificati e dell'incertezza sulla durata della locazione, perché tale motivazione non consentiva di comprendere il peso specifico dei vari fattori e violava i principi di danno effettivo e integrale risarcimento. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non riportava il contenuto della consulenza tecnica su cui la sentenza d'appello aveva fondato la decorrenza degli accessori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; resta ferma la statuizione della sentenza impugnata sulla decorrenza degli accessori.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
richiamato come disposizione evocata dalla ricorrente, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento di legittimità
art. 2056 c.c.
richiamato quale norma sulla liquidazione del danno aquiliano, nel contesto della censura sull'erronea riduzione del lucro cessante
art. 6, comma 2, TUIR
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
la Corte lo utilizza per escludere che il risarcimento del lucro cessante possa essere arbitrariamente ridotto in ragione di asseriti costi fiscali
art. 1219, comma 2, c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di decorrenza di rivalutazione e interessi
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nel primo e nel secondo motivo
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il secondo motivo per lacunosa esposizione del contenuto della CTU
art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza
Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 341
richiamata per il principio secondo cui la liquidazione equitativa deve essere sorretta da motivazione che dia conto del peso attribuito ai fattori incidenti sul danno
Massime di principio
- Nella liquidazione equitativa del danno il giudice deve effettuare un prudente contemperamento dei fattori incidenti, ma la motivazione deve rendere intelligibile il percorso logico seguito e il peso attribuito a ciascun elemento rilevante; una decurtazione indifferenziata e fondata su ragioni generiche non è censurabile come esercizio discrezionale corretto.
- Quando il risarcimento sostituisce redditi perduti, non è legittimo ridurre arbitrariamente il lucro cessante sulla base di presunti costi fiscali o di altre voci non specificate, dovendosi rispettare il principio dell'integralità del risarcimento e la riconducibilità del provento risarcitorio alla stessa categoria reddituale del reddito sostituito.
- La censura di legittimità che investe una valutazione tecnica o una liquidazione fondata su CTU deve essere specifica e autosufficiente: occorre riportare in ricorso gli elementi essenziali dell'elaborato richiamato dalla sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In materia di danno da mancato godimento o mancata locazione di immobili, il giudice può valutare la probabilità di concreta locazione nel periodo considerato, ma tale elemento non può essere confuso con ragioni generiche e non verificabili di riduzione del danno.
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