Ordinanza ingiunzione o revoca n. 613 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che ESTAR ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una graduatoria intermedia di una procedura selettiva, rendendo conoscibili i nominativi dei candidati con gli esiti dei colloqui tecnici professionali ("idoneo", "non idoneo", "assente" e, per gli idonei, il punteggio). La diffusione è stata ritenuta priva di idonea base giuridica, poiché la normativa richiamata consente la pubblicazione delle graduatorie finali, non degli atti intermedi recanti dati personali dei candidati. Il Garante ha escluso rilievo difensivo alla minimizzazione adottata dall’Ente e ha considerato irrilevante anche l’argomento della prova orale aperta al pubblico. È stata quindi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
ESTAR: diffusione online illecita della graduatoria intermedia di una procedura selettiva con esiti dei colloqui dei candidati
ESTAR: diffusione online illecita di una graduatoria intermedia di procedura selettiva
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato da ESTAR nell’ambito di una procedura selettiva, con particolare riguardo alla pubblicazione sul sito istituzionale di una graduatoria intermedia recante gli esiti dei colloqui tecnici professionali dei candidati. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo e si è concluso con la rilevazione dell’illiceità della diffusione e con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Fatti e origine del procedimento
I reclamanti hanno lamentato che ESTAR avesse pubblicato online una graduatoria intermedia della selezione, associando ai nominativi dei candidati le formule "idoneo" con punteggio, "non idoneo" o "assente". Hanno inoltre segnalato un errore materiale nella trasmissione, in sede di accesso agli atti, di un file denominato con il cognome di un altro reclamante. Su quest’ultimo profilo, il Garante ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per imputare una responsabilità all’Ente, poiché dalle dichiarazioni acquisite emergeva che i reclamanti avevano presentato istanze congiunte e che i contenuti trasmessi erano correttamente riferiti ai singoli candidati.
Attività istruttoria e difese dell’Ente
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha verificato che la graduatoria risultava ancora reperibile online tramite motori di ricerca generalisti, nonostante la rimozione dalla specifica pagina della selezione. ESTAR ha sostenuto di aver pubblicato il file solo temporaneamente, fino alla graduatoria definitiva, e di averlo conservato nel CMS per esigenze archivistiche e di data certa, con inibizione alla visualizzazione per gli utenti non amministratori. Ha anche affermato che l’indicizzazione da parte di Google sarebbe dipesa dal fatto che il file era inizialmente pubblico e che il CMS Wordpress non consentiva una partizione automatizzata delle directory. Nella memoria difensiva, l’Ente ha ribadito che la pubblicazione era limitata ai nominativi con la sola dicitura "non idoneo", senza voto numerico, ed era finalizzata alla trasparenza e al controllo della procedura.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato gli artt. 5 e 6 del GDPR, l’art. 6, par. 3, e l’art. 2-ter del Codice privacy, sottolineando che i trattamenti effettuati da soggetti pubblici devono poggiare su una base giuridica prevista dal diritto dell’Unione o nazionale e rispettare i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e proporzionalità. Sono stati richiamati anche l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza amministrativa, l’art. 35 del d.lgs. 165/2001, il d.P.R. 487/1994, nonché le Linee guida del Garante del 2014 sulla pubblicazione online di documenti amministrativi.
Valutazione del Garante sulla pubblicazione della graduatoria
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione della graduatoria intermedia non fosse sorretta da idonea base giuridica. La disciplina generale sulla pubblicità dei concorsi e delle selezioni riguarda la pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitori, non degli atti intermedi recanti gli esiti delle singole prove. Anche la normativa sulla trasparenza amministrativa consente la pubblicazione dei bandi, dei criteri di valutazione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, ma non degli atti endoprocedimentali con i giudizi dei singoli candidati.
Il Garante ha precisato che la minimizzazione adottata da ESTAR, consistente nell’omissione del punteggio per i non idonei, non era sufficiente a rendere lecita la pubblicazione, poiché il vizio era a monte: la diffusione online dell’atto intermedio era in sé priva di presupposto normativo. È stato inoltre escluso che l’argomento della prova orale aperta al pubblico potesse giustificare la pubblicazione online di atti o documenti della commissione esaminatrice.
Illiceità del trattamento e conseguenze
Il trattamento è stato qualificato come diffusione illecita di dati personali riferibili ai partecipanti alla procedura, in violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il Garante ha evidenziato che la pubblicazione rendeva conoscibili a chiunque valutazioni negative o positive sulle qualità e attitudini professionali degli interessati, con possibili effetti pregiudizievoli.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai fini sanzionatori, il Garante ha applicato l’art. 83, parr. 2, 3 e 5, del GDPR, ritenendo che le violazioni derivassero da un’unica condotta e che l’importo massimo teorico fosse quello previsto dal par. 5. La gravità è stata considerata media, anche perché non erano stati diffusi dati particolari ex art. 9 GDPR né dati relativi a condanne o reati, e perché l’Ente aveva comunque adottato alcuni accorgimenti per limitare la diffusione delle informazioni sui non idonei.
Sono state valorizzate come attenuanti:
- l’adozione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre il rischio di future violazioni;
- l’assenza di precedenti pertinenti;
- la cooperazione con l’Autorità;
- la tempestiva rimozione del contenuto dal web.
In ragione di tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 5.000.
Provvedimenti finali e adempimenti
Il Garante ha ordinato a ESTAR il pagamento della sanzione di euro 5.000 entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con la possibilità di definire la controversia mediante il pagamento della metà dell’importo nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre disposta:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
Il Garante ha infine rilevato che non ricorrevano i presupposti per ulteriori misure correttive, poiché la graduatoria era già stata rimossa dal web.
Punti principali
Oggetto del reclamo e fatti contestati
I reclamanti hanno segnalato la pubblicazione sul sito web di ESTAR, nell’ambito di una procedura selettiva, di una graduatoria intermedia contenente i nominativi dei candidati e gli esiti dei colloqui tecnici professionali, con le formule "idoneo", "non idoneo" o "assente" e, per gli idonei, il punteggio. È stata inoltre segnalata la trasmissione, in risposta a un accesso agli atti, di un file correttamente riferito a un interessato ma denominato con il cognome dell’altro reclamante; su questo punto il Garante non ha ravvisato responsabilità dell’Ente.
Istruttoria e difese dell’Ente
ESTAR ha dichiarato di aver rimosso il file e sostenuto che la pubblicazione fosse limitata alla pagina della selezione e finalizzata alla trasparenza, oltre ad essere minimizzata perché per i non idonei non era indicato il punteggio numerico. Ha inoltre affermato che la prova orale era aperta al pubblico e che la pubblicazione serviva anche a consentire tutela e controllo sulla procedura. L’Autorità ha però accertato che il documento era ancora reperibile online tramite motori di ricerca generalisti fino alla rimozione definitiva.
Base giuridica e limiti alla pubblicazione
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, 6 e 6, par. 3, del GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy, ricordando che i trattamenti delle pubbliche amministrazioni devono trovare base nel diritto dell’Unione o nazionale e rispettare i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e proporzionalità. Ha richiamato inoltre l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 e la disciplina concorsuale, evidenziando che la pubblicità riguarda le graduatorie definitive e non gli atti intermedi con gli esiti delle singole prove.
Valutazione di illiceità della diffusione
La pubblicazione della graduatoria intermedia è stata considerata una diffusione di dati personali priva di idoneo presupposto normativo. Il Garante ha escluso che la limitazione all’indicazione di "non idoneo" potesse sanare il difetto di base giuridica, perché il problema riguarda la pubblicazione dell’atto intermedio in sé. È stato altresì precisato che l’accessibilità al pubblico delle prove orali non legittima la diffusione online di atti o documenti della procedura.
Sanzione, criteri e misure disposte
Applicando l’art. 83, parr. 2, 3 e 5, GDPR, il Garante ha qualificato la violazione come di gravità media e ha considerato, tra gli elementi attenuanti, l’assenza di dati particolari o relativi a reati, l’adozione di alcune misure organizzative, l’assenza di precedenti e la cooperazione con l’Autorità. È stata determinata una sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Non sono state adottate ulteriori misure correttive perché il contenuto era già stato rimosso; è stata invece disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
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