Cassazione Penale, Sentenza n. 34581/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame del Tribunale di Reggio Calabria del 20/12/2023 che aveva confermato, eccetto due capi, la custodia cautelare in carcere applicata al Mangiola. La difesa deduceva: (i) carenza e genericità della motivazione del provvedimento impugnato rispetto a tutti i capi (anche in relazione all'aggravante ex art. 416‑bis.1); (ii) insufficienza del quadro indiziario e mancata specificazione della condotta e del contributo causale del Mangiola nel tentato omicidio (capo H), nonché mera congettura sul coinvolgimento dell'imputato; (iii) errata ricostruzione della prova in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90, capo V) e mancata riconduttibilità teleologica delle condotte alla finalità mafiosa che giustificherebbe l'aggravante ex art. 416‑bis.1.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la parte relativa ai capi F e G (misura già annullata sul punto) e ha ritenuto inammissibile per genericità parte del primo motivo. Quanto ai motivi principali, la Corte di legittimità ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: per il capo H (tentato omicidio) il riesame ha ricostruito un compendio indiziario articolato (intercettazioni, occultamento di beni, ritrovamento di scooter e armi compatibili con i colpi esplosi, tracciamento dei movimenti del mezzo, collegamento con Sartiano e con la disponibilità dei beni da parte del Mangiola) che rende plausibile la conoscenza e l'autorizzazione dell'uso degli strumenti per l'attentato; per il capo V (associazione di traffico di stupefacenti) il Tribunale ha adeguatamente evidenziato elementi di stabile organizzazione, divisione dei ruoli e ruolo di vertice del Mangiola, con direttive ai sodali e gestione continuativa dei traffici. La contestazione sull'aggravante ex art. 416‑bis.1 è stata, altresì, ritenuta inammissibile per carenza di interesse poiché la sua eventuale esclusione non avrebbe comportato vantaggi cautelari. Rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; il ricorso non ha beneficiato dell'udienza richiesta perché il difensore non si è presentato
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito e proroghe)
Riferimento alle norme che hanno prorogato la possibilità di trattazione orale ai sensi dell'art. 611 c.p.p.; rilevante solo sul piano procedurale dell'istanza di udienza
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute in parte inammissibili e in parte infondate
Citato nella ricostruzione delle censure sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato nella parte ritenuta rilevante
Richiamati dalla difesa nei rilievi sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che, per le parti non specificamente contestate, il riesame poteva richiamare per relationem la motivazione del GIP
Norma penalistica citata dalla difesa nell'ambito delle contestazioni di merito; non emerge alcuna interpretazione innovativa da parte della Corte rispetto a quanto dedotto
Disposizione sulittuata tra le norme contestate (legge sugli stupefacenti); richiamata a fondamento delle accuse di traffico e associazione per delitto di cui al capo V
legge sulle armi (richiamo generico)
Rilevata dalla difesa in relazione alle accuse connesse al possesso e all'uso di armi; il Tribunale ha invece ritenuto coerente il nesso tra possesso/occultamento dei beni e uso per il reato
Norma sulla ricettazione citata tra le imputazioni; la Corte non ha ritenuto fondate le contestazioni che ne annullassero l'apporto indiziario complessivo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Ulteriore richiamo ai motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione e alla violazione di norme che disciplinano le misure cautelari; la Corte ne ha disatteso i rilievi principali ritenendo congrua la valutazione del riesame
Norma richiamata nei motivi sulla gravità indiziaria; la Corte ha verificato che il Tribunale del riesame ha dato adeguata motivazione logica sugli indizi a supporto della misura
Richiami alle norme penali (tra cui l'omicidio) invocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto coerente il giudizio di gravità indiziaria rispetto agli elementi contestuali e cronologici
Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistente l'associazione e la Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione motivazionale
Aggravante per fatti in relazione alla associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo che ne contestava la sussistenza perché la sua esclusione non avrebbe inciso sui benefici cautelari
Richiamata in tema di presunzioni applicabili; la Corte ha osservato che l'eventuale esclusione dell'aggravante non inciderebbe sulle presunzioni dedotte
Norma sui termini di custodia cautelare; menzionata nella valutazione dell'inefficacia di un eventuale accoglimento parziale della censura sull'aggravante rispetto agli effetti cautelari
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Disposizione richiamata per l'ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà
Massime di principio
- Il tribunale del riesame, pur potendo limitarsi a richiamare per relationem la motivazione del GIP sulle parti non oggetto di specifica impugnazione, deve comunque motivare adeguatamente i provvedimenti quanto ai punti dedotti nel ricorso; l'assenza di argomentazioni specifiche della difesa limita il controllo di merito
- Per la configurabilità della gravità indiziaria in materia di misure cautelari è sufficiente un compendio logico e coerente di indizi concatenati (intercettazioni, comportamenti preparatori, occultamento e successivo utilizzo di beni, rilevazioni di videosorveglianza) che rendano plausibile la conoscenza e la partecipazione dell'indagato all'evento delittuoso
- La prova logica può fondarsi su elementi convergenti anche in assenza di prova diretta: disponibilità di beni utilizzati per il reato, occultamento in luogo chiuso con accesso regolato dall'indagato e ritorno dei beni nello stesso luogo sono indizi rilevanti di autorizzazione e partecipazione
- In materia di associazione per delitti di stupefacenti occorre valutare la stabilità e l'organizzazione dell'attività (divisione dei ruoli, direttive, gestione continuativa dei traffici): la non coincidenza dei membri tra più sodalizi non esclude, di per sé, interessenze operative e connessioni funzionali
- Alcune censure possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse se la riforma invocata non comporterebbe effetti pratici sulla misura cautelare (es. esclusione di un'aggravante che non altera la durata o le presunzioni rilevanti)
- Le impugnazioni generiche o prive di specificità argomentativa sono facilmente rigettate: il difensore deve indicare con precisione i punti di doglianza e motivare l'apprezzamento alternativo dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →