DECRETO 29 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2020. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per le operazioni creditizie effettuate nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2020. Dal 1° aprile al 30 giugno 2021, i tassi soglia antiusura si determinano aumentando ciascun TEGM di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali, con uno scarto massimo di otto punti. Impone l’affissione della tabella e chiarisce il trattamento degli interessi di mora.
Rilevazione dei tassi medi ai fini della disciplina antiusura per il trimestre ottobre-dicembre 2020
Rilevazione dei tassi medi ai fini della disciplina antiusura
Il decreto rileva i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti su base annua, praticati da banche e intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2020, ai sensi della legge n. 108/1996. I valori sono riportati nella tabella dell’Allegato A.
Determinazione dei tassi soglia e periodo di applicazione
Il decreto entra in vigore il 1° aprile 2021. Dal 1° aprile al 30 giugno 2021, per individuare il limite oltre il quale gli interessi sono usurari, ciascun tasso medio riportato nell’Allegato A deve essere aumentato di un quarto e maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite così determinato e il tasso medio non può superare otto punti percentuali.
Obblighi degli intermediari e criteri di calcolo
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’Allegato A in ogni sede o dipendenza aperta al pubblico, in modo facilmente visibile. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.
Rilevazione successiva e interessi di mora
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2021, con riferimento alle categorie di operazioni individuate dall’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora previsti contrattualmente per il ritardato pagamento. In base all’ultima rilevazione statistica citata nel decreto, i tassi di mora pattuiti presentano una maggiorazione media rispetto ai tassi corrispettivi pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni, 4,1 punti per le operazioni di leasing e 3,1 punti per gli altri prestiti.
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