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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 30 marzo 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A02051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 2021 il decreto disciplina l’invio al Ministero e la pubblicazione dei dati regionali e delle Province autonome necessari a determinare l’IRAP: aliquote, agevolazioni, crediti, riferimenti normativi e informazioni sugli aiuti di Stato. Stabilisce scadenze annuali e per gli aggiornamenti, regole specifiche per gli automatismi fiscali sanitari e l’uso dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate per predisporre i software dichiarativi.

Trasmissione e pubblicazione dei dati regionali e provinciali per la determinazione dell’IRAP

Trasmissione e pubblicazione dei dati IRAP

Il decreto stabilisce le modalità con cui regioni e Province autonome comunicano i dati rilevanti per determinare l’IRAP, ai fini della loro pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2021.

Dati da comunicare e modalità di invio

Entro il 31 marzo di ogni anno, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inseriscono i dati relativi all’IRAP dovuta per l’anno in corso nell’applicazione «Gestione IRAP», disponibile previa abilitazione nell’area riservata del Portale del federalismo fiscale. I campi da compilare riguardano:

  • le aliquote complessivamente applicabili alle singole fattispecie;
  • deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta;
  • le norme statali e regionali di riferimento;
  • gli aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati a provvedimenti di concessione ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
  • note esplicative ed eventuali chiarimenti applicativi.

Per la pubblicazione devono essere considerate anche eventuali disposizioni statali che sospendano l’efficacia delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono aumenti dell’IRAP.

Aggiornamenti e pubblicazione

Se i dati trasmessi cambiano, l’ente interessato deve reinserirli entro 30 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti modificativi. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze provvede alla pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro 15 giorni lavorativi dall’inserimento.

Automatismi fiscali nel settore sanitario

Quando ricorrono le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali sanitari previsti dall’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e/o dall’articolo 2, commi 79, lettera b), e 86, della legge n. 191 del 2009, la regione interessata deve reinserire i dati IRAP entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Utilizzo dei dati per i modelli dichiarativi

L’Agenzia delle entrate tiene conto dei dati pubblicati ai sensi del decreto per predisporre e pubblicare sul proprio sito i software di compilazione e controllo del modello di dichiarazione IRAP.

Testo integrale

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