Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, emesso a seguito della revoca di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. La controversia riguardava la qualificazione della società come società agricola e il presupposto dell'esercizio esclusivo, in concreto, delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004. Con il primo motivo la ricorrente lamentava violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle norme sul requisito agricolo, censurando la valutazione della CTR sull'irrilevanza di una verifica fiscale relativa al 2009. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sostanziali sull'agevolazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto incompatibile con l'esercizio esclusivo dell'attività agricola lo svolgimento di operazioni immobiliari e avesse valorizzato lo statuto sociale. Con il terzo motivo denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando che il giudice avesse preteso una assenza assoluta di attività diverse dall'agricola. Con il quinto motivo deduceva violazione dell'art. 6 della L. n. 1154/1960, sostenendo che, in caso di rivendita solo parziale dei terreni prima del quinquennio, la decadenza avrebbe dovuto operare solo sulla parte rivenduta. Il quarto motivo, relativo all'art. 345 c.p.c. e alla novità della questione ex art. 6 L. n. 1154/1960, è stato ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale veste della violazione dell'art. 116 c.p.c. e di altre norme, mirava in realtà a censurare la valutazione del materiale probatorio e a ottenere una diversa lettura dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, per di più in presenza di doppia conforme. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in tema di imposta di registro e agevolazioni per società agricole, il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole deve essere effettivo e provato rigorosamente dal contribuente, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria; nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato la mancanza di prova dell'effettivo esercizio esclusivo dell'attività agricola e la presenza di rilevanti operazioni immobiliari. Il terzo motivo è stato respinto in quanto la censura dipendeva dalla stessa infondatezza del secondo. Il quinto motivo è stato respinto perché la decadenza dall'agevolazione era già correttamente fondata sul mancato esercizio esclusivo dell'attività agricola, rendendo irrilevante il profilo della rivendita solo parziale dei terreni entro cinque anni; di conseguenza il quarto motivo è stato assorbito. Non è stata disposta condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o al di fuori dei limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non consente di contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
Il contribuente che invoca un'agevolazione fiscale deve fornire la prova dei relativi presupposti sostanziali, quando la legge pone su di lui il relativo onere probatorio.
art. 2135 c.c.
Le attività agricole rilevanti ai fini del beneficio devono essere effettivamente esercitate, non solo previste astrattamente.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004
Ai fini della qualificazione come società agricola e del riconoscimento dell'agevolazione fiscale occorre l'effettivo esercizio in concreto, in via esclusiva, delle attività agricole; la mera previsione statutaria non basta.
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 99/2004
La norma viene richiamata come base dell'agevolazione fiscale oggetto di revoca, subordinata ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le società agricole.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per trasformare una censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. è infondata quando dipende dall'erronea premessa già esclusa sulla sussistenza del requisito sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale, nei limiti applicabili, è il solo strumento per contestare un cattivo apprezzamento delle prove, non la loro diretta rilettura in cassazione.
art. 348, comma 4, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dalla norma.
art. 6 L. n. 1154 del 5 ottobre 1960
La questione relativa alla parziale rivendita entro cinque anni è stata ritenuta irrilevante perché la decadenza era già correttamente affermata per difetto del requisito dell'attività agricola esclusiva.
art. 345 c.p.c.
La doglianza sulla nuova questione in appello è rimasta assorbita dopo il rigetto del motivo principale sul quale si fondava.
d.P.R. n. 131/1986, Nota I all'art. 1, tariffa parte prima
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla tassazione della sola quota parte di terreno rivenduta, ma la Corte non accoglie la tesi perché la decadenza opera già per difetto del requisito sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali riservate alle società agricole, il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole deve essere effettivo e non meramente formale: la sola previsione nell'oggetto sociale non è sufficiente.
- L'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che la invoca; in assenza di prova rigorosa dell'effettivo svolgimento esclusivo dell'attività agricola, l'agevolazione può essere revocata.
- In sede di legittimità, non è consentito dedurre sotto le spoglie della violazione di legge una censura che in realtà mira a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore probatorio incompatibile con la loro natura o utilizza prove fuori dai limiti legali; non copre il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
- Quando la ratio decidendi principale esclude un presupposto sostanziale dell'agevolazione, restano irrilevanti le ulteriori questioni sulla misura della decadenza o sulla parziale incidenza di singoli atti di alienazione.
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