Cassazione Civile, Sentenza n. 28399/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Attoma impugnava il licenziamento intimato il 27.6.2016 ritenendolo nullo o illegittimo per natura ritorsiva. Le contestazioni mosse dal lavoratore riguardavano, tra l'altro, il mancato inquadramento contrattuale richiesto, la richiesta di dispositivi di protezione individuale e la domanda di trasformazione del rapporto da part-time a full-time; il datore di lavoro (PROCIV) giustificò il recesso con un giustificato motivo oggettivo conseguente a rettifica amministrativa (delibera ASL n.1111/2016) che impose la riduzione dei posti di lavoro originariamente assunti in virtù della clausola sociale della delibera n.860/2015 e della convenzione del 28.5.2015. In primo grado il licenziamento venne dichiarato nullo per ritorsività; la Corte d'appello invece ritenne illegittimo il licenziamento e ordinò l'indennità risarcitoria (15 mensilità), ritenendo sussistere il motivo oggettivo ma non il carattere ritorsivo; il ricorso in Cassazione denunciava omissione e contraddittorietà della motivazione sull'accertamento della ritorsività e (in secondo motivo) la violazione della delibera amministrativa e della legge n.223/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel procedimento logico: ha infatti scisso le due componenti del giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche/organizzative e impossibilità di ricollocazione) e ha valutato gli indici di ritorsività separatamente, omettendo di verificare l'insussistenza complessiva della causale posta a fondamento del recesso prima di esaminare la pretesa ritorsiva. Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta contraddittoria e la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e perché la censura sulla delibera amministrativa non era proponibile in Cassazione come violazione di legge. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
La Corte richiama che la nullità per licenziamento ritorsivo richiede che l'intento ritorsivo sia stato l'unica e determinante ragione del recesso; la rilevanza del motivo illecito va esclusa solo se sussistono le giustificazioni legittimanti il recesso
legge n. 92/2012
Richiamata come modifica applicabile ratione temporis dell'art. 18; la Cassazione tiene conto del regime normativo vigente ratione temporis
d.lgs. n. 23/2015
Menzi onato nella vicenda di merito come norma cui il Tribunale ha escluso applicabilità per un patto tra le parti; la Corte non entra nel merito di tale esclusione nella decisione
art. 5 legge n. 604/1966
Attribuisce al datore l'onere di provare l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; la Corte sottolinea che tale prova deve coprire sia le ragioni economico-organizzative sia l'impossibilità di ricollocazione (repêchage)
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma di legittimità impiegata per dedurre omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; il ricorso è stato accolto sotto questo profilo
art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al difetto di motivazione della sentenza d'appello che la Cassazione ha ritenuto logicamente e giuridicamente inconciliabile
art. 1345 cod. civ.
Citato come principio che la nullità per motivo illecito richiede che il motivo illecito sia determinante e che il motivo addotto a sostegno del recesso sia solo formale e apparente
legge n. 223/1991
Richiamata nel ricorso di parte ma la Corte nega che la censura sulla delibera amministrativa e la relativa interpretazione costituiscano materia utile per cassazione, se non adeguatamente dedotte in sede di merito
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. con L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Menzi onato come norma processuale relativa al deposito delle conclusioni del P.M.; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Quando il lavoratore denuncia la ritorsività del licenziamento, il giudice deve prima valutare se il datore ha provato, anche solo apparentemente, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche/organizzative e impossibilità di ricollocazione). Solo in difetto di tale prova si procede compiutamente all'accertamento dell'intento ritorsivo
- Il datore di lavoro ha l'onere di provare entrambe le componenti del giustificato motivo oggettivo: (a) l'effettiva esigenza economico-organizzativa di riduzione del personale; e (b) l'impossibilità concreta di ricollocare il singolo lavoratore (repêchage). La prova parziale di una sola componente non è sufficiente a escludere la ritorsività
- La ritorsività è configurabile solo se il motivo illecito è l'unica e determinante ragione del licenziamento; non è sufficiente una mera concausa o un intento contestuale a fattori oggettivi idonei a giustificare il recesso
- Il giudice non può scindere meccanicamente le valutazioni sulle cause del licenziamento: l'esame deve essere unitario e sequenziale (prima la verifica del giustificato motivo oggettivo, poi l'eventuale accertamento dell'illiceità/ritorsività se la prova datoriale è insufficiente)
- In sede di impugnazione in Cassazione non sono ammesse censure nuove che non risultino dagli atti e dalle decisioni di merito; il ricorrente deve indicare dove tali questioni sono state dedotte in precedenza per evitare l'inammissibilità
- La contestazione di atti amministrativi (es. delibere) nella cassazione civile è possibile solo nei limiti della motivazione o dell'applicazione dei canoni di interpretazione contrattuale/atto unilaterale: non è materia idonea a generare autonomo motivo di cassazione per violazione di legge, salvo vizi di motivazione adeguatamente dedotti
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