Cassazione Civile, Sentenza n. 16059/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a rimettere in discussione la decisione di merito sulla proprietà di un immobile (ex edificio conventuale) conteso tra l'Azienda Sanitaria Provinciale (subentrata all'Unità Sanitaria Locale n.1 di Agrigento) e la Parrocchia. Le questioni principali erano (i) la rilevanza processuale della motivazione della Corte d'appello (contestata per presunta indebita adesione alle conclusioni del CTU e mancata motivazione), e (ii) la qualificazione giuridica e temporale dei trasferimenti dell'immobile alla luce delle norme sul demanio e sui beni ecclesiastici (r.d.l. / legge 1866 e legge 848/1929), della legge n.132/1968 (art. 5) che istituisce i nuovi enti ospedalieri, della legge n.833/1978 (art. 65/66) che trasferisce beni ai comuni con vincolo alle ASL, e del d.lgs. n.502/1992 (recepito dalla Regione Sicilia), che trasferisce ai neo-istituiti servizi sanitari locali i beni comunali pertinenti agli enti soppressi. La ricorrente sosteneva che l'immobile fosse rientrato nel patrimonio degli enti ospedalieri e quindi, successivamente, trasferito al Comune e poi alle ASL, mentre la Parrocchia affermava la validità della retrocessione ex legge 848/1929 e il suo diritto di proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto processuale la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione: la sentenza d'appello, sebbene sintetica, era sufficientemente comprensibile e non affetta da omissione o motivazione apparente ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Quanto al merito sostanziale, la Corte ha escluso che la legge n.132/1968 operasse un trasferimento automatico della proprietà a favore dei nuovi enti ospedalieri nel caso di mero utilizzo dei locali da parte dell'ospedale; la norma richiede la ricorrenza delle fattispecie previste (esclusività o struttura ospedaliera autonoma gestita dall'ente pubblico). Di conseguenza la Corte ha ritenuto che l'immobile fosse già appartenuto al patrimonio comunale per effetto del r.d.l. attuativo della legge del 1866 e successivamente retrocesso alla Parrocchia in base alla legge n.848/1929 (verbale del 3 maggio 1979 e decreto di approvazione del 6 settembre 1992). Alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.502/1992 l'immobile non faceva pertanto più parte del patrimonio comunale trasferibile alle ASL. Per questi motivi il ricorso è rigettato e la sentenza impugnata confermata nella parte rilevante.
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ., n. 4
Richiamato rispetto alla censura di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sufficientemente motivata e dunque il motivo infondato.
art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5
Norme richiamate con riguardo ai vizi di motivazione e omissione. La Corte applica l'interpretazione post-riforma (2012) che limita il sindacato di Cassazione ai casi di omissione, motivazione apparente o incomprensibile, escludendo il semplice vizio di insufficienza della motivazione.
legge n. 2987 del 28/6/1866 (attuata con r.d.l. n.3036 del 3/7/1866)
La sentenza ricostruisce che l'immobile era stato sottratto all'ente ecclesiastico per effetto delle norme risorgimentali sulla liquidazione del patrimonio ecclesiastico e si è poi inserito nel patrimonio comunale in epoca storica precoce.
legge n. 848 del 27/5/1929
Norma che consente la retrocessione di beni ex ecclesiastici alla Chiesa; la Corte ritiene che, nel caso di specie, il Comune abbia retrocesso l'immobile alla Parrocchia in forza di questa legge (verbale del 3/5/1979 e approvazione con decreto del 6/9/1992).
legge n. 132/1968, art. 5
"il patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale o degli ospedali"
La Corte interpreta la norma nel senso che il trasferimento della titolarità richiede la ricorrenza delle condizioni previste (enti che siano riconosciuti enti ospedalieri per esclusività o realtà ospedaliere gestite dall'ente pubblico); il semplice uso o destinazione parziale dell'edificio a fini sanitari non è sufficiente a trasferire la proprietà.
legge n. 833/1978, artt. 65 e 66
art. 66: "sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità' sanitarie locali"
La norma trasferisce taluni beni degli enti soppressi al patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle USL; la Corte osserva che la disposizione ha rilievo solo se i beni in questione facevano realmente parte del patrimonio dei disciolti enti ospedalieri al momento dell'entrata in vigore della legge, condizione non dimostrata qui.
d.lgs. n. 502/1992 (e legge Regione Sicilia n.30/1993 di recepimento)
Il decreto legislativo dispone il trasferimento alle neo-ristituite Unità Sanitarie Locali di beni di pertinenza comunale relativi agli enti sanitari soppressi; la Corte sottolinea che tale trasferimento opera solo per i beni che, alla data di entrata in vigore, facevano parte del patrimonio comunale.
varie norme regolamentari citate (d.P.R.S. 28/7/1973; d.P.R.S. 9/7/1981; normazione regionale citata)
Richiamate nella doglianza della ricorrente come quadro normativo di riferimento; non hanno mutato la valutazione della Corte circa la titolarità dell'immobile.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 (come introdotto dall'art.1, comma 17 legge n.228/2012)
Norma procedurale fiscale: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto, in applicazione della disciplina richiamata.
Massime di principio
- Per stabilire la titolarità di un immobile conteso tra ente pubblico/ASL e ente ecclesiastico è fondamentale ricostruire la sequenza storica dei trasferimenti e il momento preciso in cui l'immobile è entrato o uscito dal patrimonio comunale.
- La semplice utilizzazione di un immobile per fini sanitari non equivale automaticamente al trasferimento della proprietà agli enti ospedalieri: la legge n.132/1968 richiede condizioni specifiche (enti riconosciuti come enti ospedalieri per esclusività o strutture ospedaliere autonome gestite dall'ente pubblico).
- Le retrocessioni disposte dalla legge 848/1929 possono rimettere beni in proprietà ecclesiastica anche molti anni dopo la soppressione originaria; occorre verificare i verbali e i decreti di approvazione formali per valutare la validità del trasferimento.
- Le norme della legge n.833/1978 e del d.lgs. n.502/1992 operano trasferimenti di beni soltanto se, alla data della loro entrata in vigore, i beni erano effettivamente appartenuti agli enti soppressi o al patrimonio comunale: pertanto la qualificazione temporale è decisiva.
- Sul piano processuale, le censure sulla motivazione in Cassazione sono ammesse solo in presenza di omissione o motivazione apparentemente inesistente o incomprensibile (art.360 c.p.c., come interpretato dopo la riforma del 2012); il semplice ritenere la motivazione insufficiente non è idoneo a far accogliere il ricorso.
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