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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15422/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria tributi)

La controversia

La società concessionaria della gestione del porto turistico ha impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro atti impositivi emessi per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per installazioni pubblicitarie e per TOSAP relativa a due passi carrabili. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che le fotografie prodotte non fossero prova sufficiente dell'installazione su suolo comunale e che tale circostanza dovesse essere provata dalla concessionaria dell'esazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e con il terzo vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse attribuito alle fotografie valore di prova certa del luogo di collocazione e dell'esposizione al pubblico del mezzo pubblicitario. La Corte ha rilevato che i motivi erano inammissibili e comunque infondati: per un verso, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato schede di rilevazione e rilievi fotografici come idonei a dimostrare il presupposto impositivo; per altro verso, ha affermato che la natura demaniale dell'area è irrilevante ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e che, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è scrutinabile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l'appello della contribuente e quindi gli atti impositivi relativi a imposta comunale sulla pubblicità e TOSAP. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore della controricorrente, e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del presupposto impositivo non è stato ritenuto violato perché il giudice di merito ha fondato la decisione su schede di rilevazione e rilievi fotografici ritenuti sufficienti.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile e infondata, non emergendo un effettivo errore nell'apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile e infondata, non emergendo una violazione dei criteri di valutazione della prova.

  • art. 1 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate

    La pubblicità esterna è soggetta a imposizione nel territorio comunale in cui è effettuata.

  • art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto

    L'imposta si applica ai messaggi pubblicitari percepibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali forme di comunicazione idonee a far conoscere ad un numero indeterminato di soggetti nome, attività o prodotti dell'impresa.

  • art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato per confermare che la disciplina tariffaria riguarda anche aree e locali utilizzati, a prescindere dalla demanialità del bene.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano le differenti ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012.

  • d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149

    Richiamato per la disciplina transitoria della persistente applicazione dell'art. 348-ter, quinto comma, ai giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata per la modifica della disciplina transitoria del rito civile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza del ricorso ha giustificato la condanna d'ufficio del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo sussiste quando il messaggio sia veicolato da forme di comunicazione visive o acustiche idonee a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, e la prova può essere desunta da schede di rilevazione e documentazione fotografica ritenute attendibili dal giudice di merito.
  • La natura demaniale dell'area in cui è collocato il mezzo pubblicitario o in cui insiste l'occupazione non esclude, di per sé, la potestà impositiva del Comune né l'assoggettamento al tributo, essendo decisivo il territorio comunale e non la qualità pubblicistica del bene.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura sulla valutazione delle prove non può essere trasformata in un riesame del merito quando il giudice di appello abbia fondato la decisione su elementi probatori specifici e logicamente idonei a sorreggere il decisum.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la condanna del soccombente, d'ufficio, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., parametrabile anche alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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