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Circolare

Circolare n. 54 del 24 agosto 2004

Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei criteri di individuazione della Sede competente.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica il criterio di competenza territoriale per la gestione delle denunce di infortunio e di malattia professionale: la pratica va ora trattata dalla Sede INAIL nel cui ambito l’assicurato ha fissato il proprio domicilio. La novità, adottata per migliorare presa in carico e continuità della tutela, non altera i rapporti con i datori di lavoro né le regole generali dell’istruttoria; restano ferme, tra l’altro, la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e la competenza della Sede del domicilio per le attività istruttorie, ispettive, di rivalsa e sanzionatorie. Per i lavoratori frontalieri continua a valere la competenza della Sede del luogo in cui si svolge il lavoro. Il nuovo criterio si applica agli infortuni e alle malattie professionali denunciati dal 12 luglio 2004.

Modifica dei criteri per individuare la Sede INAIL competente per le denunce di infortunio e malattia professionale

Denuncia di infortunio e di malattia professionale: nuova competenza per domicilio dell’assicurato

La circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004 interviene sui criteri di individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. La modifica è adottata nell’ottica della presa in carico del lavoratore e della continuità della tutela, con l’obiettivo di migliorare il servizio reso dall’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, in particolare gli articoli 13, 53, commi 1 e 5, e 54, comma 2, il D.M. 26 gennaio 1988, la circolare INAIL n. 51 del 3 ottobre 1988, la delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004, l’art. 43, comma 1, c.c. sul domicilio e la residenza, nonché la lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004.

Nuovo criterio di competenza territoriale

La competenza a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale viene attribuita alla Sede INAIL nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, cioè la sede principale dei suoi affari e interessi. La scelta si fonda sulla positiva esperienza maturata nelle aree metropolitane e sull’esigenza di rendere più efficace la gestione delle pratiche.

Modalità operative per i datori di lavoro

La circolare descrive le principali modalità di invio delle denunce:

  • se la denuncia è trasmessa via Internet, il sistema la indirizza automaticamente alla Sede competente per domicilio, che gestisce la pratica;
  • se la denuncia è inviata per le vie ordinarie alla Sede competente territorialmente per il rapporto assicurativo, tale Sede protocolla il caso 'per conto' della Sede competente per domicilio e trasferisce la pratica informatizzata, comprensiva dell’immagine documentale;
  • anche per le malattie professionali vale il medesimo criterio di attribuzione alla Sede del domicilio dell’assicurato.

Effetti sull’organizzazione e sui rapporti con l’utenza

L’Istituto precisa che il nuovo criterio non comporta significative conseguenze operative né variazioni rilevanti nei carichi di lavoro. Inoltre, grazie al sistema informatico che consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche, ciascuna Sede può fornire informazioni sullo stato di avanzamento anche ai datori di lavoro e agli altri soggetti interessati.

Regole istruttorie e competenze connesse

Restano ferme le regole generali sulle attività di istruttoria della pratica. In particolare, la competenza per:

  • disporre incarichi ispettivi,
  • esercitare le azioni di rivalsa,
  • irrogare sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia, fa capo alla Sede competente per il territorio di domicilio dell’assicurato. Quando necessario, tale Sede può avvalersi della collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l’infortunio, mediante la procedura di 'trattazione per conto di altra Sede'.

Obblighi residui e casistiche particolari

Per i datori di lavoro resta fermo l’obbligo di presentare la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza continua invece a spettare alla Sede nel cui territorio si svolgono i lavori.

Decorrenza

Il nuovo criterio di competenza basato sul domicilio dell’assicurato si applica a tutti gli infortuni occorsi e a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004.

Punti principali

Nuovo criterio di competenza territoriale

La competenza a trattare le denunce di infortunio e malattia professionale viene attribuita alla Sede INAIL del territorio in cui l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, inteso come sede principale dei suoi affari e interessi ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.c.

Finalità della modifica

La scelta è motivata dall’esigenza di migliorare il servizio, assicurare la presa in carico e la continuità della tutela del lavoratore, anche sulla base dell’esperienza maturata nelle aree metropolitane e dell’impegno organizzativo assunto dall’Istituto.

Effetti sui datori di lavoro

Il nuovo criterio non incide sui rapporti tra INAIL e datori di lavoro. Questi ultimi possono inviare le denunce via Internet o per le vie ordinarie secondo le modalità indicate, mentre la pratica viene gestita dalla Sede competente in base al domicilio dell’assicurato.

Gestione delle pratiche da parte delle Sedi

Se la denuncia arriva telematicamente, viene inoltrata automaticamente alla Sede competente per domicilio. Se arriva per via ordinaria alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo, questa protocolla il caso 'per conto' della Sede competente e trasferisce la pratica informatizzata, comprensiva dell’immagine documentale, alla Sede del domicilio.

Istruttoria, controlli e poteri della Sede competente

Resta fermo che le attività collegate all’istruttoria, compresi incarichi ispettivi, azioni di rivalsa e irrogazione di sanzioni amministrative per omessa o tardiva denuncia, fanno capo alla Sede del domicilio dell’assicurato, che può avvalersi della collaborazione della Sede del luogo dell’evento tramite la procedura di 'trattazione per conto di altra Sede'.

Obblighi ulteriori e casi particolari

Per i datori di lavoro permane l’obbligo di inviare la denuncia anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. Per gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori frontalieri, la competenza resta alla Sede nel cui territorio si svolgono i lavori.

Decorrenza dell’applicazione

Il nuovo criterio di attribuzione della competenza per domicilio si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004.

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