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Sentenza

Sentenza n. 1209/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale sostenendo la violazione del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione degli artt. 3, 15, 21 e 117 Cost. e della l. n. 241/1990. Ha dedotto l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura, lamentando in particolare di non avere condanne penali, l’insussistenza di un’abitualità nella commissione di reati e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la propria pericolosità sociale. Ha inoltre contestato la mancata indicazione della durata dell’avviso orale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 ha natura monitoria e finalità preventivo-amministrativa e non richiede l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti definitivamente qualificati come reati. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati e anche indiziari, purché adeguatamente motivati, e la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è connotata da ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, il deferimento per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l’analogo precedente e gli ulteriori precedenti per invasione di terreni o edifici e violazione di domicilio sono stati ritenuti sufficienti a rendere non irragionevole la valutazione di pericolosità. La motivazione dell’atto è stata giudicata adeguata perché correlata alla condotta e ai precedenti indicati. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata indicazione della durata dell’avviso orale, in quanto coerente con il relativo regime normativo e con la natura di ingiunzione a modificare la condotta. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    Individua le categorie soggettive cui possono applicarsi i provvedimenti di prevenzione; l’appartenenza può essere desunta da elementi di fatto e da un modello comportamentale complessivo rivelatore di pericolosità sociale.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    Attribuisce al Questore il potere di adottare l’avviso orale sulla base di indizi adeguatamente motivati; non è necessario un previo accertamento della responsabilità penale né una condanna definitiva.

  • artt. 3, 15, 21 e 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali asseritamente violati; il TAR non ha ravvisato una loro violazione.

  • l. 241/1990

    Richiamata dal ricorrente con riferimento, in particolare, alla motivazione del provvedimento; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell’avviso orale.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura monitoria e preventivo-amministrativa che può essere adottata senza un previo accertamento della responsabilità penale dell’interessato o una condanna definitiva.
  • La pericolosità sociale rilevante ai fini dell’avviso orale può essere desunta da elementi circostanziati anche di natura indiziaria e dalla valutazione complessiva del modello comportamentale del destinatario, purché gli elementi siano adeguatamente motivati.
  • Nell’adozione dell’avviso orale il Questore esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi sintomatici della pericolosità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico o della motivazione.
  • La legittimità degli elementi presuntivi posti a fondamento dell’avviso orale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l’illegittimità originaria del provvedimento.
  • La mancata indicazione di una durata predeterminata non rende illegittimo l’avviso orale, quando tale omissione sia coerente con il regime normativo della misura e con la sua natura di ingiunzione a modificare la condotta.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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