Ordinanza n. 234/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata, con i connessi atti di verifica dell'offerta anomala, graduatoria e proposta di aggiudicazione, nonché gli atti successivi relativi all'istanza di autotutela e alla dichiarazione di equivalenza del CCNL
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l'aggiudicazione dell'appalto disposta in favore della controinteressata. Tra le censure dedotte figura la mancata rilevazione dell'omessa presentazione, nell'offerta tecnica, della dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato; sono stati inoltre contestati gli atti di verifica dell'offerta anomala, la richiesta e la valutazione dei giustificativi, i verbali di gara relativi alla graduatoria e alla proposta di aggiudicazione, il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela e la documentazione successivamente prodotta, inclusa la dichiarazione di equivalenza depositata in giudizio. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure proposte imponessero un necessario approfondimento nella successiva fase di merito. In ragione della necessità, nelle more, di garantire la continuità del servizio di raccolta e della posizione della ricorrente quale assegnataria uscente, ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di aggiudicazione. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze interinali per sospendere l'aggiudicazione.
Massime di principio
- Quando le censure contro un'aggiudicazione richiedono un necessario approfondimento incompatibile con i tempi della decisione di merito, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare ove sussista un'esigenza concreta e attuale di evitare gli effetti dell'atto impugnato nelle more del giudizio.
- Nelle controversie relative all'affidamento di servizi pubblici, l'esigenza di garantire la continuità del servizio può concorrere a fondare la decisione cautelare, anche mediante la sospensione dell'aggiudicazione impugnata, quando ciò sia ritenuto prevalente nel bilanciamento interinale degli interessi.
- La posizione dell'operatore economico quale assegnatario uscente del servizio costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare delle esigenze di continuità e degli effetti dell'aggiudicazione contestata.
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