Sentenza n. 1001/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di Daspo, emesso dalla Questura di Frosinone nei confronti del sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale, ai sensi dell’art. 6, legge 13.12.1989 n. 401, è stato disposto, per il periodo di anni tre, il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive a cui parteciperà l’“Arezzo Calcio” e a tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio così come specificati nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di tre anni, adottato dalla Questura di Frosinone ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con divieto di accesso a manifestazioni e luoghi sportivi individuati nel provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso in relazione agli scontri tra tifoserie avvenuti il 22 dicembre 2024 nell'area di servizio Casilina Est, dopo l'incontro Campobasso-Arezzo. Le immagini lo ritraevano sul pullman, con il volto travisato e uno sfollagente in mano, in prossimità della porta mentre il mezzo era nell'area degli scontri; era stato denunciato ai sensi dell'art. 6-ter della legge n. 401/1989. Ha dedotto: (I) difetto di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione delle memorie presentate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990; (II) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando che fosse provata una condotta attiva o che fosse sceso dal pullman e avesse colpito altri tifosi; (III) omessa motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e sviamento quanto alla pericolosità attuale e concreta; (IV) carenza di istruttoria, travisamento e omessa motivazione sull'identificazione del ricorrente come soggetto presente sul luogo. Nel corso del giudizio il TAR ha chiesto alla Questura chiarimenti documentati e rilievi video-fotografici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha ritenuto che il possesso dello sfollagente in un luogo interessato dal transito dei tifosi, unitamente alla denuncia per il reato di cui all'art. 6-ter della legge n. 401/1989, consentisse al Questore di valutare l'adozione della misura, ma non determinasse un automatismo: occorrevano un accertamento dei fatti e una valutazione individuale della pericolosità. Le immagini mostravano il ricorrente sul pullman mentre la porta si apriva, poi veniva richiusa dall'autista all'inizio degli scontri, inducendolo a indietreggiare e dirigersi verso l'uscita posteriore; non documentavano che fosse sceso o avesse preso parte agli scontri. La Questura aveva inoltre riconosciuto che non emergeva una partecipazione diretta agli scontri e aveva giustificato la misura con una presunta partecipazione morale e agevolazione dell'azione violenta. Tale motivazione, formulata postumamente e non fondata su una condotta partecipativa attiva concretamente accertata e idonea a creare pericolo o turbativa dell'ordine pubblico, è stata giudicata insufficiente e illegittima. I motivi, esaminati unitariamente, sono stati accolti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il daspo ha natura discrezionale con finalità preventiva ed è adottato per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta da un soggetto sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori, all'esito di accertamento dei fatti e di accurata valutazione della pericolosità del destinatario da parte dell’amministrazione.
La misura è preventiva e discrezionale, ma richiede l'accertamento individuale di una condotta concretamente idonea a mettere in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblica e una valutazione adeguata della pericolosità del destinatario.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Il daspo in questione è stato dunque emesso vertendosi nell’ipotesi di soggetto denunciato per il reato di cui all’art. 6 ter, così come disposto dall’art. 6, comma 1, lett. c, l. n. 401/89.
La denuncia per il reato previsto dall'art. 6-ter rientra tra i presupposti che consentono al Questore di valutare l'adozione del DASPO; non sostituisce però la necessaria valutazione concreta dei fatti e della pericolosità.
art. 6-ter l. 401/1989
In tali casi il Questore deve compiere un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi di fatto contenuti nella denuncia, al fine di evitare che l'adozione di un provvedimento particolarmente limitativo della libertà di circolazione, qual è il D.A.SPO., consegua automaticamente alla mera presentazione di una denuncia, in applicazione del principio generale che, ove vengono in rilievo i diritti fondamentali, non è possibile operare automatismi di sorta.
La denuncia per possesso di oggetti atti a offendere nei luoghi e nei tempi indicati dalla norma consente l'attivazione del potere di DASPO, ma impone al Questore di verificare sommariamente la consistenza degli elementi di fatto, escludendo che la misura discenda automaticamente dalla sola denuncia.
art. 10 l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione delle memorie procedimentali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ma il TAR ha accolto il ricorso sulla carenza della motivazione relativa alla condotta e alla partecipazione agli scontri, senza formulare una distinta interpretazione della norma.
Massime di principio
- Il DASPO adottato nei confronti di una persona denunciata per una delle fattispecie indicate dall'art. 6 della legge n. 401/1989 non può conseguire automaticamente alla denuncia: il Questore deve svolgere un accertamento, anche sommario, sulla consistenza degli elementi di fatto e valutare concretamente la pericolosità del destinatario.
- Per adottare il DASPO occorre accertare, sulla base di elementi di fatto anche indiziari valutati secondo il criterio del «più probabile che non», una condotta imputabile al destinatario e concretamente idonea a porre in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblica; non è necessario accertare l'elemento soggettivo richiesto in sede penale.
- Il possesso di uno strumento atto a offendere in prossimità di scontri non è, da solo, sufficiente a giustificare il DASPO se l'amministrazione non accerta e motiva una condotta partecipativa attiva, concretamente idonea a creare pericolo o turbativa dell'ordine pubblico.
- La motivazione resa dall'amministrazione soltanto in giudizio non può colmare l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato; la misura deve poggiare su un'istruttoria adeguata e su una valutazione degli elementi di fatto espressa nel provvedimento, così da consentire il sindacato giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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