Deliberazione n. 349 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. La segnalazione riguardava materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante conferma l’ingiunzione di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie e con cautele idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per la prevenzione della diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. La vicenda riguarda una segnalazione relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, del quale era temuta la diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La decisione si fonda sulla segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. Il Garante richiama la disciplina del c.d. revenge porn, introdotta dall’art. 144-bis del Codice, che gli attribuisce la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
Prima della ratifica collegiale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, due misure nei confronti dei gestori delle piattaforme:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Esame del Collegio e ratifica finale
Il Collegio prende atto delle note di trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti. All’esito, ratifica i provvedimenti nn. 189/2025 e 190/2025 adottati d’urgenza il 3 giugno 2025.
Esito del procedimento
L’esito è una ratifica delle misure già disposte in urgenza, senza irrogazione di sanzioni pecuniarie. Il contenuto sostanziale del provvedimento è quindi la conferma dell’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e della sua eventuale conservazione per finalità probatorie, nel rispetto di cautele volte a tutelare gli interessati.
Punti principali
Origine della decisione e base normativa
Il procedimento prende origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali. Il Garante richiama inoltre l’obbligo di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited: l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Collegio, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica i provvedimenti nn. 189/2025 e 190/2025 adottati d’urgenza il 3 giugno 2025. La ratifica conferma quindi le misure inibitorie e conservative disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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