Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 2/2011

"Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 2/2011 rinvia al 1° gennaio 2012 alcuni termini previsti per l’attuazione degli articoli 56 e 65 della l.r. 19/2009 e ridefinisce la fase transitoria degli organi degli enti soppressi: pieni poteri fino al 30 settembre 2011, poi solo ordinaria amministrazione, urgenze e chiusura contabile fino all’insediamento dei nuovi organi. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione per dichiarazione d’urgenza.

Proroga dei termini di attuazione del testo unico sulle aree naturali e della biodiversità e regime transitorio degli organi degli enti soppressi

Proroga di termini e disciplina transitoria per aree naturali e biodiversità

La legge regionale del Piemonte interviene sul testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, modificando alcuni termini di attuazione e la gestione transitoria degli enti soppressi. L’atto ha portata esclusivamente regionale e riguarda l’organizzazione e l’operatività degli enti coinvolti nella riforma del sistema delle aree naturali.

Differimento dei termini applicativi

La disciplina risultante sposta al 1° gennaio 2012 il termine che, nella versione previgente degli articoli 56 e 65 della l.r. 19/2009, era fissato al 1° aprile 2011. Vengono inoltre rinviati altri adempimenti connessi all’attuazione della riforma:

  • il periodo per specifiche attività previsto “tra il 1° e il 31 gennaio 2011” è sostituito con “tra il 1° e il 31 ottobre 2011”;
  • la scadenza del “28 febbraio 2011” è sostituita dal “30 novembre 2011”.

Regime transitorio degli organi degli enti soppressi

La legge riscrive il comma 8 dell’articolo 56 della l.r. 19/2009 e disciplina la fase di passaggio tra vecchi e nuovi enti. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi restano in carica con pieni poteri, anche se la loro durata naturale sarebbe cessata prima, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre 2011 e fino all’insediamento degli organi dei nuovi enti, tali organi continuano ad operare solo per:

  • ordinaria amministrazione;
  • provvedimenti urgenti;
  • adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

Effetti sulla normativa richiamata

La modifica incide anche sull’articolo 65 della l.r. 19/2009, che viene coordinato con il nuovo termine del 1° gennaio 2012. Il contenuto sostanziale dell’intervento è dunque quello di prorogare l’entrata a regime di alcune disposizioni del testo unico e di garantire una continuità amministrativa limitata nella fase di soppressione e sostituzione degli enti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.