L.R. Piemonte 7/2011
"Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. 23/2008 ai principi del d.lgs. 150/2009 su merito, valutazione, trasparenza e premi, e recepisce i vincoli del d.l. 78/2010 sulla spesa di personale. Introduce il sistema di misurazione della performance, l’Organismo indipendente di valutazione, regole su progressioni e incentivi, limiti alle assunzioni e abroga alcune norme previgenti, con effetti dalla sua entrata in vigore e, per talune disposizioni, dal 1° gennaio 2011.
Modifiche alla disciplina regionale su organizzazione degli uffici, performance e contenimento della spesa del personale
Modifiche alla disciplina regionale su organizzazione, performance e contenimento della spesa del personale
La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 7 del 2011 modifica la l.r. 23/2008 per allinearla ai principi del d.lgs. 150/2009 su produttività, merito, trasparenza e valutazione, e per adeguare l’ordinamento regionale ai vincoli di contenimento della spesa introdotti dal d.l. 78/2010. La disciplina riguarda l’organizzazione degli uffici regionali, la dirigenza e il personale della Regione, oltre agli enti strumentali e dipendenti nei limiti espressamente previsti.
Principi organizzativi e obiettivi dell’amministrazione
Vengono rafforzati i principi ispiratori dell’organizzazione regionale: valorizzazione del merito, miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, migliore utilizzazione delle risorse umane, formazione e sviluppo professionale, mobilità e rotazione compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’ente. La normativa introduce anche il benessere organizzativo, il clima relazionale, il flusso delle informazioni e il rispetto delle pari opportunità come obiettivi espliciti dell’azione amministrativa.
Competenze di indirizzo, responsabilità e disciplina
Tra le finalità dell’organizzazione sono inseriti l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività nelle progressioni e il riconoscimento dei meriti. Gli atti organizzativi devono inoltre individuare i soggetti competenti per la gestione del personale, per le progressioni di carriera e per il sistema disciplinare, sostituendo il precedente riferimento al Nucleo di valutazione con l’Organismo indipendente di valutazione.
Responsabilità disciplinare dei dipendenti
La legge riscrive la disciplina della responsabilità dei dipendenti regionali, stabilendo che si applicano le regole generali sulla responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti pubblici. I provvedimenti organizzativi devono individuare, per Giunta e Consiglio regionale, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e i soggetti che irrogano le sanzioni.
Misurazione e valutazione della performance
È introdotto un nuovo capo dedicato alla misurazione e valutazione delle prestazioni. Il sistema è finalizzato al miglioramento dei servizi e alla crescita delle competenze professionali, tramite valorizzazione del merito e premi collegati ai risultati. Il ciclo della performance comprende definizione degli obiettivi, allocazione delle risorse, monitoraggio in corso d’anno, valutazione, utilizzo dei sistemi premianti e rendicontazione finale.
Gli obiettivi devono essere pertinenti, specifici, misurabili, realistici, temporalmente determinati e coerenti con risorse disponibili e priorità politiche. Possono essere confrontati con valori di riferimento di altre amministrazioni regionali comparabili.
Sistema di valutazione e Organismo indipendente di valutazione
I sistemi di valutazione di dirigenti e personale sono definiti d’intesa tra Ufficio di Presidenza del Consiglio e Giunta regionale, nel rispetto dei contratti collettivi. La funzione valutativa è svolta dall’Organismo indipendente di valutazione, dai direttori regionali e dai dirigenti responsabili delle altre strutture, secondo le rispettive competenze.
L’Organismo indipendente di valutazione è istituito dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto dai direttori competenti in materia di risorse umane e risorse finanziarie, più due esperti esterni con comprovata esperienza in management, performance, organizzazione del personale e controllo di gestione. Esso propone la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti previsti dai provvedimenti organizzativi, che ne definiscono anche funzionamento e articolazione.
Piano della performance, relazione annuale e trasparenza
Entro il mese successivo all’approvazione del bilancio di previsione deve essere redatto il Piano della performance, coerente con i documenti di programmazione finanziaria e con gli obiettivi strategici regionali. Entro il 30 giugno dell’anno successivo va redatta la Relazione sulla performance, che consuntiva i risultati dell’anno precedente e segnala gli scostamenti.
La Regione deve garantire la massima trasparenza dell’intero ciclo della performance e pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni su organi politici e di controllo, struttura organizzativa, curricula e trattamenti economici dei responsabili, obiettivi e risultati, premi distribuiti, codici disciplinari e di comportamento, contratti integrativi e incarichi conferiti. Devono inoltre essere resi noti i tassi di assenza e presenza del personale e, per chi è a contatto con il pubblico, i nominativi tramite targa o cartellino identificativo.
Valorizzazione del merito, progressioni e premi
La legge disciplina i criteri di valorizzazione del merito e di incentivazione del personale. La performance individuale deve essere articolata in almeno tre fasce di merito e una quota prevalente delle risorse accessorie va assegnata alla fascia più alta. I sistemi di valutazione vigenti devono essere adeguati ai nuovi principi entro i termini previsti dall’articolo 65 del d.lgs. 150/2009.
Le progressioni economiche interne sono attribuite con modalità selettive a una percentuale limitata di dipendenti, in funzione delle risorse disponibili e dei risultati, delle competenze professionali e delle qualità culturali. Le progressioni di carriera devono rispettare concorsualità e selettività.
Incentivazione dell’efficienza organizzativa
Una quota non superiore al 30% delle economie sui costi di funzionamento derivanti da riorganizzazioni, innovazioni o razionalizzazioni può essere destinata, secondo criteri definiti nella contrattazione collettiva integrativa, in parte al personale direttamente coinvolto e per il resto alle disponibilità della contrattazione stessa. L’utilizzo di tali economie richiede una documentazione accertata nella Relazione sulla performance e la validazione dell’Organismo indipendente di valutazione.
Applicazione agli enti regionali strumentali e dipendenti
Le regole su merito e premi si applicano anche agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione. La Giunta, sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare applicativo con le modalità di attuazione.
Contenimento della spesa del personale e limiti alle assunzioni
Il capo dedicato all’adeguamento al d.l. 78/2010 impone alla Regione di rispettare i principi di coordinamento della finanza pubblica in tema di contenimento della spesa. In particolare, la disciplina regionale attua i limiti previsti dal comma 28 dell’articolo 9 e dai commi 7 e 9 dell’articolo 14 del decreto-legge.
Sono escluse dall’applicazione del limite le assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/1999. Inoltre, non si applica a una serie di rapporti o incarichi indicati dalla legge, tra cui quelli finanziati con fondi UE, statali o privati, gli uffici di diretta collaborazione politica, gli uffici di comunicazione, il portavoce, le professionalità esterne a supporto degli organi di vertice, le assunzioni di diritto privato a tempo determinato per i vertici amministrativi e talune assunzioni negli enti strumentali per sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio.
Trattamento previdenziale del personale regionale
Viene aggiornato anche l’articolo della l.r. 64/1980 sul trattamento di previdenza del personale regionale, coordinandolo con l’articolo 12, comma 10, del d.l. 78/2010 in materia di premio di servizio.
Norma finale, decorrenze e abrogazioni
Dal 1° gennaio 2011 l’amministrazione non può più utilizzare gli elenchi approvati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 per le progressioni di personale fra categorie. Sono inoltre abrogati l’articolo 19, comma 2, l’articolo 27 e l’articolo 28 della l.r. 23/2008.
Obsolescenza pratica
La legge non è interamente obsoleta, perché contiene ancora principi e modifiche strutturali alla disciplina del personale regionale; tuttavia alcune disposizioni hanno effetti storici o transitori già esauriti, come il divieto di utilizzo degli elenchi per progressioni fra categorie dal 1° gennaio 2011.
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