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Legge

L.R. Piemonte 4/2011

"Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina strumenti di concertazione, organi di gestione e ambiti di intervento per mitigare gli impatti e valorizzare le ricadute territoriali delle grandi infrastrutture. Si applica ai progetti individuati dalla Giunta; in prima attuazione riguarda La Maddalena e la Torino-Lione. Prevede una spesa 2011 e copertura per il biennio 2012-2013.

Interventi regionali a favore dei territori interessati da grandi infrastrutture

Interventi regionali a favore dei territori interessati da grandi infrastrutture

La legge della Regione Piemonte istituisce un quadro di azioni di concertazione e coordinamento per accompagnare la realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio regionale. L’obiettivo è ridurne gli impatti, valorizzarne le ricadute positive e integrare opere di mitigazione, compensazione e accompagnamento.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si applica agli interventi qualificati come grandi infrastrutture, cioè quelli compresi negli elenchi previsti dalla legge n. 443/2001 e quelli inseriti nelle intese Stato-Regione. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i progetti cui applicare le procedure della legge. In prima attuazione la normativa riguarda:

  • la galleria geognostica La Maddalena;
  • il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.

Azioni regionali previste

Per perseguire le finalità della legge, la Regione interviene su più fronti: concorre alla definizione delle prescrizioni progettuali, predispone attività di accompagnamento all’avvio dei lavori, promuove opportunità per il territorio e garantisce trasparenza e pubblicità degli atti del procedimento. La Regione favorisce inoltre l’uso di tecnologie innovative nelle fasi di cantiere e di monitoraggio e prepara il territorio alla fase successiva alla realizzazione dell’opera.

Nella fase preparatoria gli interventi sono orientati in particolare a:

  • massimizzare le ricadute positive secondo il principio del mutuo vantaggio;
  • sostenere attività economiche e produttive, recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e tutela dell’attività agricola;
  • valorizzare anche economicamente e ambientalmente il materiale di risulta.

Organi di gestione e composizione

Per l’attuazione della legge sono previsti tre livelli organizzativi:

  • comitato di pilotaggio;
  • struttura di coordinamento tecnico-operativa;
  • comitati specifici per ambiti territoriali o materie.

Tali organi possono avvalersi di osservatori, organismi di monitoraggio, università, fondazioni ed enti scientifici specializzati.

Comitato di pilotaggio

Il comitato di pilotaggio è l’organo politico di indirizzo: definisce strategie e priorità, orienta le attività anche nella fase di progettazione e si pronuncia sulle proposte della struttura tecnica. Ne fanno parte il Commissario straordinario di Governo o un suo delegato ministeriale, un rappresentante della Giunta regionale che lo presiede, un rappresentante di ciascuna provincia interessata e, se designato, un rappresentante del territorio indicato dagli enti locali coinvolti. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. I proponenti partecipano stabilmente senza diritto di voto. La partecipazione è gratuita, senza rimborsi o indennità.

Il comitato si confronta periodicamente con enti locali, associazioni e portatori di interessi specifici.

Struttura di coordinamento tecnico-operativa

La struttura tecnica attua gli indirizzi del comitato di pilotaggio, organizza studi e approfondimenti, individua normative e possibili fonti di finanziamento, istruisce le istanze territoriali, monitora le attività e promuove tecnologie innovative per sicurezza, salute e ambiente. È composta da rappresentanti del Commissario straordinario o del Ministero competente, della Giunta regionale, delle province interessate, del territorio coinvolto e del proponente dell’opera.

È presieduta da un rappresentante designato dalla Giunta regionale, si dota di un regolamento di organizzazione e funzionamento e opera tramite una segreteria tecnica gestita congiuntamente da Regione e province. Possono far parte della segreteria anche esperti esterni nominati dal comitato di pilotaggio. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento della segreteria. Anche qui non sono previsti rimborsi o indennità.

Comitati specifici

La struttura tecnica può costituire comitati tematici o territoriali per approfondire problematiche specifiche. Vi partecipano, oltre ai componenti individuati dalla struttura, rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti portatori di interesse direttamente coinvolti. La partecipazione è gratuita.

Ambito territoriale e ambiti tematici di intervento

L’ambito territoriale di riferimento coincide anzitutto con i comuni chiamati per legge a partecipare alle procedure approvative dei progetti. Può essere esteso in funzione delle ricadute territoriali, anche rispetto alla fase di esercizio della linea e al trasferimento degli inerti e dello smarino, oppure ristretto ad aree omogenee più limitate, secondo le indicazioni del comitato di pilotaggio.

Gli ambiti tematici in cui la Regione può intervenire comprendono:

  • salute, prevenzione, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
  • formazione e occupazione;
  • sviluppo di opportunità per le imprese locali;
  • offerta abitativa e ricettiva;
  • valorizzazione dei materiali di risulta;
  • fiscalità agevolata;
  • progetti di territorio e valorizzazione paesaggistica;
  • progetti a valenza educativa, ambientale, culturale e sociale;
  • pianificazione e gestione urbanistica;
  • attività espropriative;
  • comunicazione.

Modalità di attuazione

Per definire criteri e modalità applicative la Regione ricorre ad atti normativi e amministrativi. Gli obiettivi sono perseguiti anche mediante accordi, protocolli e intese tra enti e soggetti interessati. Per materie non rientranti nelle proprie competenze la Regione promuove iniziative verso gli organi istituzionali sovraordinati e può avvalersi dei propri enti strumentali o società partecipate.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale presenta ogni anno alle commissioni consiliari competenti una relazione sull’applicazione della legge e sul raggiungimento dei suoi obiettivi, anche sulla base dei dati forniti dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Per il funzionamento della segreteria tecnica è autorizzata per il 2011 una spesa complessiva di 200.000 euro, con copertura nell’UPB DB12041. Per il biennio 2012-2013 la copertura è assicurata secondo le modalità richiamate dalla normativa contabile regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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