L.R. Piemonte 4/2011
"Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese disciplina strumenti di concertazione, organi di gestione e ambiti di intervento per mitigare gli impatti e valorizzare le ricadute territoriali delle grandi infrastrutture. Si applica ai progetti individuati dalla Giunta; in prima attuazione riguarda La Maddalena e la Torino-Lione. Prevede una spesa 2011 e copertura per il biennio 2012-2013.
Interventi regionali a favore dei territori interessati da grandi infrastrutture
Interventi regionali a favore dei territori interessati da grandi infrastrutture
La legge della Regione Piemonte istituisce un quadro di azioni di concertazione e coordinamento per accompagnare la realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio regionale. L’obiettivo è ridurne gli impatti, valorizzarne le ricadute positive e integrare opere di mitigazione, compensazione e accompagnamento.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica agli interventi qualificati come grandi infrastrutture, cioè quelli compresi negli elenchi previsti dalla legge n. 443/2001 e quelli inseriti nelle intese Stato-Regione. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i progetti cui applicare le procedure della legge. In prima attuazione la normativa riguarda:
- la galleria geognostica La Maddalena;
- il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.
Azioni regionali previste
Per perseguire le finalità della legge, la Regione interviene su più fronti: concorre alla definizione delle prescrizioni progettuali, predispone attività di accompagnamento all’avvio dei lavori, promuove opportunità per il territorio e garantisce trasparenza e pubblicità degli atti del procedimento. La Regione favorisce inoltre l’uso di tecnologie innovative nelle fasi di cantiere e di monitoraggio e prepara il territorio alla fase successiva alla realizzazione dell’opera.
Nella fase preparatoria gli interventi sono orientati in particolare a:
- massimizzare le ricadute positive secondo il principio del mutuo vantaggio;
- sostenere attività economiche e produttive, recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e tutela dell’attività agricola;
- valorizzare anche economicamente e ambientalmente il materiale di risulta.
Organi di gestione e composizione
Per l’attuazione della legge sono previsti tre livelli organizzativi:
- comitato di pilotaggio;
- struttura di coordinamento tecnico-operativa;
- comitati specifici per ambiti territoriali o materie.
Tali organi possono avvalersi di osservatori, organismi di monitoraggio, università, fondazioni ed enti scientifici specializzati.
Comitato di pilotaggio
Il comitato di pilotaggio è l’organo politico di indirizzo: definisce strategie e priorità, orienta le attività anche nella fase di progettazione e si pronuncia sulle proposte della struttura tecnica. Ne fanno parte il Commissario straordinario di Governo o un suo delegato ministeriale, un rappresentante della Giunta regionale che lo presiede, un rappresentante di ciascuna provincia interessata e, se designato, un rappresentante del territorio indicato dagli enti locali coinvolti. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. I proponenti partecipano stabilmente senza diritto di voto. La partecipazione è gratuita, senza rimborsi o indennità.
Il comitato si confronta periodicamente con enti locali, associazioni e portatori di interessi specifici.
Struttura di coordinamento tecnico-operativa
La struttura tecnica attua gli indirizzi del comitato di pilotaggio, organizza studi e approfondimenti, individua normative e possibili fonti di finanziamento, istruisce le istanze territoriali, monitora le attività e promuove tecnologie innovative per sicurezza, salute e ambiente. È composta da rappresentanti del Commissario straordinario o del Ministero competente, della Giunta regionale, delle province interessate, del territorio coinvolto e del proponente dell’opera.
È presieduta da un rappresentante designato dalla Giunta regionale, si dota di un regolamento di organizzazione e funzionamento e opera tramite una segreteria tecnica gestita congiuntamente da Regione e province. Possono far parte della segreteria anche esperti esterni nominati dal comitato di pilotaggio. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento della segreteria. Anche qui non sono previsti rimborsi o indennità.
Comitati specifici
La struttura tecnica può costituire comitati tematici o territoriali per approfondire problematiche specifiche. Vi partecipano, oltre ai componenti individuati dalla struttura, rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti portatori di interesse direttamente coinvolti. La partecipazione è gratuita.
Ambito territoriale e ambiti tematici di intervento
L’ambito territoriale di riferimento coincide anzitutto con i comuni chiamati per legge a partecipare alle procedure approvative dei progetti. Può essere esteso in funzione delle ricadute territoriali, anche rispetto alla fase di esercizio della linea e al trasferimento degli inerti e dello smarino, oppure ristretto ad aree omogenee più limitate, secondo le indicazioni del comitato di pilotaggio.
Gli ambiti tematici in cui la Regione può intervenire comprendono:
- salute, prevenzione, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- formazione e occupazione;
- sviluppo di opportunità per le imprese locali;
- offerta abitativa e ricettiva;
- valorizzazione dei materiali di risulta;
- fiscalità agevolata;
- progetti di territorio e valorizzazione paesaggistica;
- progetti a valenza educativa, ambientale, culturale e sociale;
- pianificazione e gestione urbanistica;
- attività espropriative;
- comunicazione.
Modalità di attuazione
Per definire criteri e modalità applicative la Regione ricorre ad atti normativi e amministrativi. Gli obiettivi sono perseguiti anche mediante accordi, protocolli e intese tra enti e soggetti interessati. Per materie non rientranti nelle proprie competenze la Regione promuove iniziative verso gli organi istituzionali sovraordinati e può avvalersi dei propri enti strumentali o società partecipate.
Monitoraggio e relazione annuale
La Giunta regionale presenta ogni anno alle commissioni consiliari competenti una relazione sull’applicazione della legge e sul raggiungimento dei suoi obiettivi, anche sulla base dei dati forniti dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per il funzionamento della segreteria tecnica è autorizzata per il 2011 una spesa complessiva di 200.000 euro, con copertura nell’UPB DB12041. Per il biennio 2012-2013 la copertura è assicurata secondo le modalità richiamate dalla normativa contabile regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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