Messaggio numero 12052 del 18-07-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento stabilisce che i versamenti con scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza sanzioni o maggiorazioni. Il differimento si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali; per Uniemens resta invariato il termine di trasmissione e, per le aziende con ferie collettive, i giorni di differimento decorrono dal 16 agosto mentre gli interessi dal 20 agosto.
Differimento dei versamenti F24 e contributi al 20 agosto senza maggiorazione
Differimento dei versamenti e finalità
Il documento chiarisce l’applicazione del differimento previsto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 – Supplemento Ordinario n. 85. La misura consente di posticipare senza maggiorazione alcuni versamenti con scadenza nel periodo feriale di agosto.
Ambito di applicazione
Il differimento riguarda i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quando la scadenza cade tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. In tali casi, il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Versamenti compresi nel differimento
La norma si applica a tutti i versamenti unitari da effettuare con modello F24. Sono compresi anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:
- dai datori di lavoro;
- dai committenti/associanti per rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- dai venditori a domicilio;
- dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Adempimenti contributivi e Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva non subisce modifiche e resta fissato all’ultimo giorno del mese.
Ferie collettive e calcolo del differimento
Per le aziende autorizzate, nel mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, viene precisato che:
- i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
- gli interessi di differimento decorrono invece dal termine differito, cioè dal 20 agosto.
Soggetto emanante
Il documento si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori disposizioni sostanziali.
Testo integrale
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