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Messaggio

Messaggio numero 12052 del 18-07-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento stabilisce che i versamenti con scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza sanzioni o maggiorazioni. Il differimento si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali; per Uniemens resta invariato il termine di trasmissione e, per le aziende con ferie collettive, i giorni di differimento decorrono dal 16 agosto mentre gli interessi dal 20 agosto.

Differimento dei versamenti F24 e contributi al 20 agosto senza maggiorazione

Differimento dei versamenti e finalità

Il documento chiarisce l’applicazione del differimento previsto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 – Supplemento Ordinario n. 85. La misura consente di posticipare senza maggiorazione alcuni versamenti con scadenza nel periodo feriale di agosto.

Ambito di applicazione

Il differimento riguarda i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quando la scadenza cade tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. In tali casi, il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Versamenti compresi nel differimento

La norma si applica a tutti i versamenti unitari da effettuare con modello F24. Sono compresi anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:

  • dai datori di lavoro;
  • dai committenti/associanti per rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • dai venditori a domicilio;
  • dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti contributivi e Uniemens

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva non subisce modifiche e resta fissato all’ultimo giorno del mese.

Ferie collettive e calcolo del differimento

Per le aziende autorizzate, nel mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, viene precisato che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono invece dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Soggetto emanante

Il documento si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori disposizioni sostanziali.

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