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Messaggio

Messaggio numero 12007 del 17-07-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi sospesi per i residenti nei comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009, con successive proroghe dei termini e riduzione al 40% dell’importo dovuto. Prevede la rateazione in 120 rate mensili, l’avvio del recupero dal gennaio 2012, e la possibilità per i pensionati di chiedere la trattenuta mensile da parte dell’ente pensionistico tramite apposito modello AP41.

Recupero rateale ritenute e tributi sospesi per il sisma Abruzzo 2009

Ripresa degli adempimenti e della riscossione per i soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009

Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa relativa alla sospensione e successiva ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009. Vengono richiamati il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010, la modifica intervenuta con il provvedimento del 2 novembre 2011 e la previsione legislativa che ha ridotto al 40% l’ammontare dovuto, con avvio del recupero dal gennaio 2012.

Ambito soggettivo di applicazione

Il provvedimento del 23 novembre 2010 si applica ai soggetti residenti nei comuni del cratere, diversi da quelli già individuati dal provvedimento del 16 marzo 2010. In particolare riguarda:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200.000 euro e sostituti d’imposta, con sospensione scaduta il 30 giugno 2010;
  • persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, con sospensione scaduta il 20 dicembre 2010.

Il provvedimento del 2 novembre 2011 conferma il medesimo ambito, ma rinvia al 31 dicembre 2011 il termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti.

Adempimenti tributari diversi dai versamenti

Per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, il provvedimento del 23 novembre 2010 stabilisce che essi debbano essere effettuati entro gennaio 2011, secondo le modalità indicate nel provvedimento stesso. Successivamente, il provvedimento del 2 novembre 2011 sostituisce tale termine con il 31 dicembre 2011.

Sono compresi:

  • le dichiarazioni fiscali che sarebbero dovute essere presentate nel periodo di sospensione;
  • gli altri adempimenti diversi dai versamenti i cui termini erano scaduti nel periodo di sospensione.

Le dichiarazioni devono essere trasmesse telematicamente, direttamente o tramite i soggetti abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta interessati.

Per la compilazione della casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato:

  • codice “4” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2008;
  • codice “3” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009.

È inoltre prevista la possibilità, per i contribuenti che hanno percepito redditi dichiarabili con modello 730, anche con compilazione di quadri del modello Unico, nonché per le dichiarazioni da presentare per contribuenti deceduti, di presentare il modello UNICO Persone Fisiche presso un ufficio postale, usando la busta approvata con provvedimento del 13 marzo 2008.

Comunicazione delle ritenute sospese

I sostituti d’imposta devono comunicare ai sostituiti, entro dicembre 2010, l’ammontare delle ritenute alla fonte sospese nel corso del 2010, così da consentire ai contribuenti di effettuare correttamente i versamenti non operati.

Versamento rateale delle imposte sospese

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi avviene senza sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Il provvedimento disciplina in particolare:

  • l’IVA mensile e trimestrale i cui termini erano scaduti nel periodo di sospensione, nonché l’IVA dovuta in dichiarazione per il 2008 e il 2009;
  • il saldo di IRES e IRPEF, comprese le addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive dovute per i periodi d’imposta 2008 e 2009;
  • gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010;
  • le imposte dovute da soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e non hanno subito le trattenute;
  • le imposte dovute da contribuenti esonerati dalla dichiarazione che avevano chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute nell’anno 2009;
  • i tributi diversi da quelli espressamente disciplinati nei punti precedenti.

Per tutti i versamenti rateali:

  • il piano decorre dal mese di gennaio 2011 nel provvedimento originario;
  • gli importi devono essere versati con le modalità e i codici tributo previsti per ciascun tributo e per ciascun anno d’imposta;
  • se l’importo complessivo di una rata è inferiore a 12 euro, il versamento può essere rinviato fino al raggiungimento di tale soglia.

Trattenuta da parte del sostituto d’imposta o dell’ente pensionistico

I contribuenti con redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione possono chiedere la trattenuta dell’importo dovuto direttamente dalle erogazioni mensili da parte del sostituto d’imposta, che provvede poi al versamento.

Se gli importi erogati in un mese non sono sufficienti a coprire le rate dovute per le diverse imposte:

  • il sostituto d’imposta comunica l’insufficienza al percipiente;
  • il contribuente deve fornire la provvista necessaria oppure effettuare direttamente i versamenti successivi.

Le operazioni e i versamenti eseguiti devono essere indicati nel CUD e nel modello 770.

Il testo iniziale del documento precisa inoltre che i pensionati possono richiedere all’ente pensionistico di trattenere gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e di versarli all’erario. A tal fine, l’interessato deve presentare, direttamente o tramite CAF, domanda all’ente erogatore indicando per ciascuna imposta:

  • l’importo sospeso;
  • il numero di rate in cui ripartire la somma dovuta;
  • gli importi delle rate già pagate da gennaio 2012.

La richiesta può riguardare:

  • IRPEF;
  • addizionali IRPEF;
  • imposta sostitutiva sull’incremento della produttività.

È indicata la disponibilità del modello AP41, da utilizzare per la richiesta di trattenuta rateale, nella intranet e nel sito internet istituzionale, sezione modulistica – assicurato pensionato.

Proroga dei termini e nuovo decorso dal 2012

Il provvedimento del 2 novembre 2011 interviene sul testo del provvedimento del 23 novembre 2010 sostituendo il termine del 31 gennaio 2011 con il 31 dicembre 2011 per la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

La legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, dispone poi che la ripresa della riscossione avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2012, sempre in 120 rate mensili di pari importo e senza sanzioni, interessi e oneri accessori.

Riduzione al 40 per cento dell’importo dovuto

L’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 stabilisce che l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

Questa previsione si inserisce nella disciplina del rientro dall’emergenza sismica e incide sull’importo complessivo da recuperare, fermo restando il meccanismo della rateizzazione in 120 rate mensili.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 aprile 2009;
  • decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
  • decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780;
  • decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
  • legge 12 novembre 2011, n. 183.

Effetti e finalità

La disciplina è finalizzata a consentire il rientro graduale dagli obblighi tributari sospesi a seguito del sisma del 6 aprile 2009, con modalità di recupero uniformi, senza aggravio sanzionatorio, e con particolare attenzione ai soggetti residenti nei comuni del cratere e ai pensionati che intendano utilizzare la trattenuta diretta delle rate.

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