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Messaggio

Messaggio numero 12125 del 19-07-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo ex lege n. 247/2007 per i premi corrisposti nel 2010, dopo l’ammissione comunicata dall’Istituto. Definisce criteri di calcolo, ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore, regole per casi particolari e istruzioni di recupero per diverse gestioni previdenziali, con scadenze operative entro il 16 dicembre 2012.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello relativo al 2010

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello riferito al 2010

Il documento disciplina le modalità operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo previsto per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, con riferimento agli importi corrisposti nell’anno 2010. Dopo il completamento delle procedure di ammissione e la comunicazione dell’esito ad aziende e intermediari, vengono fornite le istruzioni per il conguaglio e per il recupero delle somme spettanti.

Quadro generale e principi di calcolo

Gli importi comunicati ai soggetti ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se l’azienda ha diritto a un importo inferiore, per ragioni legate all’impianto della contrattazione di secondo livello o ad altre cause, il conguaglio deve essere limitato alla sola quota effettivamente spettante.

Ai fini del calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio. La fruizione del beneficio resta subordinata anche al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Casi particolari: coesistenza di premi e aziende cessate

Nel caso in cui i lavoratori percepiscano premi previsti sia da contrattazione aziendale sia da contrattazione territoriale, lo sgravio deve essere fruito in proporzione tra le due tipologie di premio.

Il documento riporta un esempio numerico nel quale:

  • la retribuzione annua complessiva, comprensiva dei premi, è pari a € 40.000;
  • il premio di contrattazione aziendale è pari a € 1.000,00;
  • il premio di contrattazione territoriale è pari a € 500,00;
  • la misura massima di premio sgravabile è pari a € 900,00, calcolata come € 40.000 x 2,25%;
  • lo sgravio complessivo è ripartito in € 225,00 per il datore di lavoro e € 83,00 per il lavoratore;
  • la ripartizione proporzionale avviene per il 67% sul premio aziendale e per il 33% sul premio territoriale.

Per le aziende autorizzate allo sgravio per l’anno 2010 che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività, la fruizione dell’incentivo deve avvenire tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.

Lavoratori iscritti ad altri enti pensionistici

Il decreto interministeriale 3 agosto 2011 affida all’Istituto la gestione del beneficio anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, in particolare INPDAP, INPGI ed ENPALS.

Lavoratori iscritti alla gestione ex INPDAP

Il documento chiarisce che lo sgravio non si applica alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN. I destinatari del beneficio sono invece i datori di lavoro iscritti alle Casse della gestione ex INPDAP aventi natura giuridica di impresa privata, per il personale al quale sia stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione.

Per tali imprese la percentuale di sgravio a favore del datore di lavoro non può superare:

  • il 23,80%, per iscritti alle ex Casse Pensioni CPDEL, CPI e CPS;
  • il 24,20%, per iscritti alla CTPS.

Le imprese ammesse devono comunicare alle competenti sedi provinciali o territoriali della gestione ex INPDAP il diritto alla fruizione dello sgravio, indicando:

  • l’importo della retribuzione oggetto dello sgravio;
  • l’ammontare complessivo dei contributi non dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia a carico dell’iscritto.

Il recupero deve essere effettuato tramite DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all’anno 2008 e richiamate nelle note operative n. 3 del 27 febbraio 2009 e n. 14 del 20 settembre 2010. I datori di lavoro devono indicare:

  • le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico del periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio;
  • il totale dei contributi pensionistici dovuti, al netto dello sgravio fruito dall’azienda.

Se il versamento è già stato effettuato al lordo dello sgravio, il recupero può essere operato tramite la compilazione di appositi quadri V1 della DMA entro il mese di settembre 2012. Restano esclusi dallo sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita, che devono essere versati sulle retribuzioni effettivamente erogate.

Lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS

Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS, il documento rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare ENPALS n. 5 per gli sgravi relativi all’anno 2009, con specifico riferimento all’ambito applicativo dei contributi oggetto di sgravio e alla retribuzione rilevante ai fini del tetto del 2,25%. I massimali da considerare sono quelli relativi all’anno 2010.

Sul piano operativo, le imprese ammesse possono:

  • chiedere il rimborso degli importi versati, tramite apposita istanza;
  • oppure effettuare una compensazione mediante minor versamento, entro i limiti autorizzati, su una o più mensilità successive alla pubblicazione del messaggio fino al mese di novembre 2012.

L’Istituto contatterà tempestivamente i datori di lavoro ammessi per acquisire le informazioni necessarie alla definizione delle modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso. Le imprese autorizzate alla compensazione dovranno comunicare alla Gestione ex ENPALS, Direzione Contributi:

  • le mensilità nelle quali si è generato il credito;
  • l’imponibile dei relativi premi;
  • l’importo dei contributi versati in eccesso;
  • le mensilità nelle quali sono state effettuate le compensazioni;
  • gli importi dei minor versamenti, analiticamente.

La compensazione orizzontale, tramite modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle mensilità successive, deve indicare la competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati. Se il datore di lavoro non può utilizzare la compensazione, ad esempio per sospensione o cessazione dell’attività, saranno istruite apposite pratiche di rimborso. L’autorizzazione resta subordinata all’esito delle verifiche dell’Istituto sulla regolarità contributiva delle singole imprese.

In sede di conguaglio, i datori di lavoro devono restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Per comunicazioni o richieste di chiarimenti è indicato l’indirizzo di posta elettronica DLcontributi.uncs@enpals.it, con oggetto nel formato "Sgravi 2010. Codice fiscale ____________".

Istruzioni operative per le posizioni Inps e codice di autorizzazione

Per i lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le cosiddette contribuzioni minori, lo sgravio deve essere operato sulla posizione contributiva presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.

Alle posizioni contributive riferite alle aziende, diverse dai datori di lavoro agricoli, autorizzate allo sgravio è stato automaticamente attribuito il codice di autorizzazione "9D".

Modalità di recupero per i datori di lavoro non agricoli

I datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio possono utilizzare nuovi codici causale per indicare il conguaglio dell’incentivo, distinti tra contrattazione aziendale e territoriale:

  • L964: sgravio aziendale ex DM 17-12-09, quota a favore del datore di lavoro;
  • L965: sgravio aziendale ex DM 17-12-09, quota a favore del lavoratore;
  • L966: sgravio territoriale ex DM 17-12-09, quota a favore del datore di lavoro;
  • L967: sgravio territoriale ex DM 17-12-09, quota a favore del lavoratore.

Tali codici devono essere valorizzati nell’Elemento del flusso UNIEMENS richiamato nel documento. All’atto del conguaglio il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.

Datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole con dipendenti, il documento rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 111 del 14/10/2009 e con il messaggio n. 21389 del 17/08/2010 per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle aziende e delle sedi.

Termini e scadenze rilevanti

Nel documento sono richiamate diverse scadenze operative:

  • entro il mese di settembre 2012, per il recupero tramite quadri V1 della DMA nei casi ex INPDAP in cui il versamento sia stato già effettuato al lordo dello sgravio;
  • fino al mese di novembre 2012, per la compensazione dei datori di lavoro ammessi alla gestione ex ENPALS;
  • entro e non oltre il 16 dicembre 2012, per tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione indicate;
  • entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio, per le operazioni di recupero dei datori di lavoro non agricoli.

Sintesi finale operativa

Il documento fornisce dunque le istruzioni applicative per rendere effettivo lo sgravio contributivo 2010 per la contrattazione di secondo livello, chiarendo limiti, criteri di proporzione, modalità di recupero e adempimenti differenziati per i vari regimi previdenziali. Centrale è il richiamo alla regolarità contributiva, al rispetto dei contratti collettivi e al necessario riequilibrio tra quota datoriale e quota lavoratore in sede di conguaglio.

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