Ordinanza n. 1999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di reiezione del TAR e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Ha inoltre chiesto la concessione di un termine congruo e/o la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.a., per poter proporre querela di falso contro la firma apposta sull’atto di rinuncia al transito nei ruoli civili del 29 aprile 2025. La contestazione della sottoscrizione non era stata proposta nel giudizio di primo grado, benché il documento fosse stato depositato dall’amministrazione dinanzi al TAR, né era stata prospettata nell’atto di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza ex art. 77 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per concedere un termine finalizzato alla proposizione della querela di falso o per sospendere il giudizio. Poiché il documento era già disponibile nel giudizio di primo grado, la querela avrebbe potuto essere proposta tempestivamente; la sua proposizione nella fase cautelare d’appello avrebbe determinato un non consentito prolungamento dei tempi processuali, in contrasto con il diritto alla ragionevole celerità del giudizio. Il Collegio ha altresì rilevato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’assenza di concreti elementi di fumus boni iuris e ha quindi respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 77 c.p.a.
Non ricorrono i presupposti per concedere un termine finalizzato alla proposizione della querela di falso né per sospendere il processo quando la contestazione avrebbe potuto essere proposta già nel giudizio di primo grado e viene introdotta tardivamente in appello.
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata e respinta per l’assenza, a un primo sommario esame, di concreti elementi di fumus boni iuris.
art. 111 Cost.
Il diritto delle parti a un giudizio celere contrasta con iniziative processuali tardive dirette a prolungare il giudizio senza adeguata giustificazione.
art. 1 c.p.a.
Il processo amministrativo deve svolgersi secondo i principi di effettività e giustizia; tali principi sono richiamati insieme all’esigenza di contenere iniziative dilatorie.
art. 2 c.p.a.
Il processo amministrativo deve rispettare il principio di ragionevole durata, che impedisce il differimento non necessario della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nei casi indicati dalla legge.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa ulteriore per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La richiesta di concedere un termine per proporre querela di falso non può essere accolta, né può giustificare la sospensione del giudizio, quando il documento contestato era già disponibile nel giudizio di primo grado e la parte non aveva tempestivamente sollevato la contestazione, soprattutto se la querela non è stata neppure prospettata nell’atto di appello.
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando, a un primo sommario esame, non emergano concreti elementi di fumus boni iuris.
- L’esigenza di ragionevole durata del processo e il diritto delle parti a un giudizio celere impediscono l’utilizzo tardivo di iniziative processuali idonee a prolungare il giudizio in assenza di una giustificazione processuale tempestivamente dedotta.
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