L.R. Marche 18/2020
Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 "Istituzione del sistema regionale del servizio civile"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna con urgenza la l.r. Toscana n. 15/2005 sul servizio civile per adeguarla al d.lgs. n. 40/2017, in attesa di una riforma organica. Interviene su alcuni articoli della legge vigente e dispone che l’albo resti composto da una sola sezione per il servizio civile regionale, con requisiti fissati dalla Giunta. Nessun nuovo onere finanziario.
Modifiche urgenti alla disciplina regionale del servizio civile
Modifiche urgenti alla disciplina regionale del servizio civile
La legge interviene sulla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15, per adeguarne alcune previsioni al quadro del servizio civile universale introdotto dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40. L’intervento è dichiaratamente temporaneo e vale “nelle more” della riforma organica del sistema regionale del servizio civile, con efficacia limitata al territorio regionale.
Finalità e contesto della modifica
Il provvedimento nasce per introdurre disposizioni urgenti di coordinamento della normativa regionale vigente con il nuovo assetto statale del servizio civile universale. La ratio è quella di mantenere operativa la disciplina regionale del servizio civile in attesa di una revisione complessiva del sistema.
Interventi sulla legge regionale n. 15 del 2005
La legge apporta modifiche puntuali alla l.r. n. 15/2005, incidendo su alcuni articoli della disciplina istitutiva del sistema regionale del servizio civile. Dal testo fornito emerge che:
- viene aggiunto un comma 2-bis all’articolo 6;
- viene aggiunto un comma 2-bis all’articolo 7;
- viene modificato il comma 2 dell’articolo 8.
Il contenuto analitico delle singole modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito; resta comunque ferma la finalità di adeguamento della normativa regionale al d.lgs. n. 40/2017.
Regime dell’albo del servizio civile regionale
In attesa della riforma organica, l’albo previsto dall’articolo 5 della l.r. n. 15/2005 è composto da un’unica sezione dedicata al servizio civile regionale. In tale sezione sono iscritti i soggetti che possiedono i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle linee guida previste dall’articolo 4 della medesima legge regionale.
Profili finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività conseguenti devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 mag 2020L.R. Marche 7/2020
- Legge · 30 apr 2020L.R. Marche 16/2020
- Legge · 30 apr 2020L.R. Marche 17/2020
- Legge · 28 mag 2020L.R. Marche 19/2020
- Legge · 22 apr 2020L.R. Marche 14/2020
- Legge · 22 apr 2020L.R. Marche 15/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →