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Legge

L.R. Marche 19/2020

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"

Normativa regionaleL.R. Marche 19/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 19/2020 modifica la l.r. 22/2009 sugli interventi per il riavvio delle attività edilizie e la l.r. 25/2017 sulla ricostruzione post-sisma. Il testo fornito mostra però la sopravvenuta abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 dal 1° gennaio 2024; resta la modifica all’art. 4 della l.r. 25/2017 e la clausola di invarianza finanziaria.

Modifiche alla normativa regionale su edilizia e ricostruzione sismica

Modifiche alla disciplina regionale in materia edilizia e di ricostruzione sismica

La legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 interviene su due testi normativi regionali: la l.r. 8 ottobre 2009, n. 22, relativa agli interventi per il riavvio delle attività edilizie, e la l.r. 2 agosto 2017, n. 25, concernente la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016. Nel testo consolidato fornito, tuttavia, le modifiche agli artt. 1, 2 e 3 risultano abrogate dal 1° gennaio 2024.

Ambito e disciplina risultante

Il contenuto normativo residuo del testo disponibile riguarda essenzialmente una modifica puntuale alla l.r. 25/2017. La legge del 2020 si colloca quindi nel quadro delle misure regionali per l’edilizia e per la ricostruzione post-sisma, ma, alla luce delle note presenti, la parte più ampia dell’intervento è oggi non più utilizzabile perché abrogata.

Modifica alla legge regionale n. 25 del 2017

Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 19/2020 aggiunge il comma 3-quinquies all’art. 4 della l.r. 25/2017. Il testo fornito non riporta il contenuto materiale della nuova disposizione, ma conferma che l’intervento legislativo è diretto a integrare la disciplina regionale sulla ricostruzione successiva agli eventi sismici del 2016.

Regime di vigenza e obsolescenza

Sono indicati come abrogati, per il combinato disposto degli artt. 35 e 36 della l.r. 30 novembre 2023, n. 19, gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 19/2020, con effetto dall’1 gennaio 2024. Di conseguenza, il provvedimento risulta in gran parte superato e oggi scarsamente utile in applicazione pratica, salvo la parte ancora rilevante per la modifica introdotta alla l.r. 25/2017 se non diversamente incisa da successive fonti.

Invarianza finanziaria

La legge stabilisce espressamente che dall’attuazione non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste devono essere svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

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