Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 36 del 17/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il regime agevolato introdotto dal comma 4-bis non è una proroga della legge n. 604/1954, ma una disciplina autonoma applicabile solo agli atti stipulati dal 28 febbraio al 31 dicembre 2010. Per ottenere il beneficio bastano i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla nuova norma; non è più necessaria la certificazione dell’ispettorato agrario né i requisiti previsti dalla precedente legge.

Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina: disciplina autonoma del DL n. 194/2009

La risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 chiarisce l’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il documento stabilisce che la nuova agevolazione in materia di piccola proprietà contadina non costituisce una proroga della disciplina della legge n. 604 del 1954, ma una autonoma previsione agevolativa con presupposti e limiti propri.

Quesito posto

Le associazioni di categoria chiedono se, per fruire del regime agevolato previsto dal comma 4-bis, sia ancora necessaria la certificazione dell’ispettorato agrario prevista dagli articoli 3 e 4 della legge n. 604 del 1954. Il dubbio nasce dal fatto che la precedente disciplina era stata applicata fino al 31 dicembre 2009 e la nuova norma è entrata in vigore il 28 febbraio 2010.

Soluzione interpretativa prospettata dagli istanti

Secondo le associazioni istanti, il comma 4-bis avrebbe introdotto una disciplina nuova e temporanea, distinta dalla legge n. 604 del 1954, applicabile dal 28 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010. Di conseguenza, non sarebbero più richiesti i requisiti sostanziali della vecchia normativa né la certificazione dell’ispettorato provinciale agrario, compreso l’attestato sull’abitualità della lavorazione della terra e sull’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della proprietà contadina.

Interpretazione dell’Agenzia: presupposti soggettivi e oggettivi

L’Agenzia osserva che la norma del 2009/2010 prevede l’applicazione di imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento per:

  • atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze;
  • terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti;
  • atti posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
  • operazioni fondiarie attraverso l’ISMEA.

La risoluzione sottolinea che, rispetto alla legge n. 604 del 1954, la nuova disciplina valorizza soprattutto l’iscrizione previdenziale e assistenziale presso l’INPS del beneficiario e circoscrive oggettivamente l’agevolazione agli atti onerosi relativi a terreni agricoli secondo la pianificazione urbanistica vigente.

Differenze rispetto alla legge n. 604 del 1954

Il documento evidenzia che la disciplina previgente si basava su criteri diversi:

  • rilevava la qualità dell’acquirente come soggetto che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;
  • considerava l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
  • consentiva il beneficio anche per atti non necessariamente onerosi;
  • non richiedeva che il terreno fosse qualificato agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti.

Proprio tali differenze rendono la nuova previsione una disciplina autonoma, e non una semplice proroga della normativa del 1954.

Decorrenza, durata e ambito temporale

La risoluzione precisa che la nuova agevolazione si applica agli atti stipulati:

  • dal 28 febbraio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 25/2010;
  • fino al 31 dicembre 2010.

Pertanto, il regime agevolato opera solo in questo arco temporale.

Cause di decadenza e deroghe

Le cause di decadenza sono espressamente indicate dalla nuova norma e consistono in:

  • alienazione volontaria dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula;
  • cessazione della coltivazione o della conduzione diretta del terreno prima del quinquennio.

La risoluzione richiama inoltre la salvezza delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. In particolare, non si verifica decadenza se, nel quinquennio, il contribuente aliena il fondo o lo concede in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado, purché essi esercitino l’attività di imprenditore agricolo ex articolo 2135 c.c.; inoltre è esclusa la decadenza anche nei casi di alienazione conseguente a politiche comunitarie, nazionali o regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o il prepensionamento nel settore.

Esclusione dei requisiti della legge n. 604/1954 e della certificazione agraria

La risoluzione afferma in modo espresso che, per usufruire del beneficio:

  • non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 604 del 1954;
  • non è più necessaria la certificazione dell’ispettorato provinciale agrario prevista dagli articoli 3 e 4 della stessa legge.

Viene quindi meno la funzione del certificato che attestava la qualità dell’acquirente, l’idoneità del fondo e l’assenza di alienazioni pregresse rilevanti.

Conclusione operativa

In definitiva, l’Agenzia conclude che il comma 4-bis ha rimodulato la disciplina delle agevolazioni indirette a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L’accesso al beneficio dipende esclusivamente dai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla nuova norma e dalle sue cause di decadenza, senza necessità di applicare i requisiti della legge n. 604 del 1954 né di produrre la relativa certificazione dell’ispettorato agrario.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.