Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 38 del 17/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica rientrano nell’"esercizio diretto" ai fini dei compensi agevolati, anche senza manifestazione sportiva. Precisa inoltre l’applicazione dell’art. 148 TUIR alle società sportive dilettantistiche, l’esclusione di prestazioni come bagno turco e idromassaggio dalla decommercializzazione e le condizioni per superare i parametri sui compensi senza integrare distribuzione indiretta di utili.

Chiarimenti tributari per enti sportivi dilettantistici

Chiarimenti tributari sugli enti sportivi dilettantistici

La risoluzione fornisce chiarimenti su diverse questioni fiscali riguardanti associazioni e società sportive dilettantistiche. In particolare, affronta il regime dei compensi per attività sportive dilettantistiche, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’ambito delle prestazioni agevolabili e i limiti ai compensi corrisposti ai collaboratori e professionisti.

Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

La risoluzione precisa che, dopo l’intervento dell’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nell’espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, sono ricomprese anche:

  • formazione;
  • didattica;
  • preparazione;
  • assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Tale ampliamento comporta che i compensi erogati dai soggetti indicati dalla norma (CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, enti di promozione sportiva e altri organismi riconosciuti) rientrano nel regime dei redditi diversi anche quando le prestazioni non si svolgono durante una manifestazione sportiva. Viene quindi eliminato il requisito del collegamento diretto con l’effettuazione della manifestazione sportiva, già richiamato dalla risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001.

La risoluzione richiama anche l’orientamento dell’ENPALS, che con circolare n. 18 del 9 novembre 2009 ha ritenuto che, per la nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non sia rilevante che le attività siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive o siano a queste funzionali.

Regime dell’articolo 148, comma 3, del TUIR per le società sportive dilettantistiche

Viene confermato che il regime agevolativo dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, relativo alla decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici, può applicarsi anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

La risoluzione indica che i requisiti del regime sono i seguenti:

  • le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
  • le prestazioni devono essere rese a favore di iscritti, associati o partecipanti, oppure di altre associazioni che svolgono la medesima attività e fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e tesserati;
  • le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Inoltre, per accedere al regime, è necessario che lo statuto sia conforme alle clausole richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e che, per gli enti non commerciali associativi, sia effettuata la comunicazione dei dati rilevanti tramite il modello EAS.

Applicazione ai soci e ai frequentatori/praticanti tesserati

Per le società sportive dilettantistiche, la risoluzione afferma che il regime dell’articolo 148, comma 3, del TUIR si applica innanzitutto alle attività rese nei confronti dei soci.

Per i “frequentatori e/o praticanti” che non sono soci, l’agevolazione opera solo se essi risultano tesserati presso le rispettive organizzazioni nazionali (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). Resta comunque necessario che le attività siano direttamente collegate agli scopi istituzionali.

Sono invece esclusi dal regime i corrispettivi relativi a prestazioni accessorie o solo indirettamente collegate agli scopi istituzionali. Se le prestazioni sono rese a soggetti che non sono né soci né tesserati, esse hanno rilevanza reddituale.

Prestazioni come bagno turco e idromassaggio

La risoluzione esclude che prestazioni quali bagno turco e idromassaggio possano essere ricondotte tra quelle decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR.

Il motivo è che tali prestazioni non costituiscono il naturale completamento dell’attività sportiva e possono essere rese separatamente e indipendentemente dall’esercizio dell’attività sportiva. La nozione di attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, richiamata anche dalla circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, è infatti limitata a ciò che rappresenta il completamento naturale degli scopi specifici dell’ente.

Compensi e distribuzione indiretta di utili

La risoluzione affronta poi il tema dei compensi erogati a soggetti che svolgono attività professionale per le attività istituzionali di associazioni o società sportive dilettantistiche.

Richiama l’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, secondo cui gli enti devono prevedere statutariamente l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi. Per individuare la distribuzione indiretta di utili, in assenza di una definizione specifica, la prassi ha fatto riferimento ai criteri dell’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, considerato norma di valenza generale per gli enti associativi.

Tuttavia, tale disposizione ha natura antielusiva sostanziale e può essere disapplicata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, presentando apposita istanza alla Direzione regionale competente. La disapplicazione è possibile quando si dimostri che l’operazione non è elusiva ma risponde a interessi coerenti e non altrimenti perseguibili.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ciò consente di superare i parametri dell’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997 se viene dimostrato in concreto che compensi superiori sono necessari per raggiungere obiettivi istituzionali non altrimenti conseguibili, ad esempio per acquisire professionalità specifiche per attività sportive di particolare livello.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite e dei principi enunciati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.