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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10033/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relative agli anni 2014 e 2015, fondati sull'incongruenza tra le operazioni attive dichiarate e quelle risultanti dalle comunicazioni delle controparti commerciali, nonché sul mancato riscontro all'invito a esibire documentazione e fornire chiarimenti. In appello, il contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale un provvedimento che, ritenendo pregiudiziale una querela di falso, disponeva la sospensione del processo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, anzitutto, la nullità dell'ordinanza per avere il giudice tributario deciso con un'ordinanza anziché con sentenza; ha poi censurato l'errore sul giudizio richiamato nel dispositivo e l'asserita pendenza di una querela di falso non dimostrata; ha contestato la contraddizione interna del provvedimento, che da un lato accoglieva l'appello e dall'altro sospendeva il processo; ha infine sostenuto che, in presenza di una denuncia-querela o di un procedimento penale, comunque non ricorresse una sospensione necessaria del giudizio tributario e che il giudice di merito avesse erroneamente negato la propria potestà decisoria sulla questione della notifica dell'invito ex artt. 51 d.P.R. 633/1972 e 32 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo abnorme il provvedimento della CTR che, pur definendosi come decisione definitiva e accogliendo l'appello, disponeva al contempo la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela di falso. La Corte ha affermato che una pronuncia con tali caratteristiche è giuridicamente incompatibile e quindi radicalmente viziata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Richiamato nel riferimento iniziale al regolamento necessario di competenza, ma non costituisce il fulcro della decisione di merito riportata nel testo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ribadisce che il provvedimento decisorio del giudice tributario deve avere la forma della sentenza; l'uso dell'ordinanza per definire il giudizio è viziato.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale parametro formale della decisione, la cui carenza contribuisce alla nullità dedotta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la struttura del provvedimento e la motivazione della decisione tributaria.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nei motivi di ricorso in tema di sospensione del processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato nel motivo relativo all'indipendenza tra giudizio tributario e processo penale.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per sostenere che la questione sulla prova della notifica rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale base dell'invito rivolto al contribuente a fornire dati e chiarimenti.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base dell'invito rivolto al contribuente a esibire documentazione e fornire notizie.

  • art. 39, secondo comma, lettera d-bis), d.P.R. n. 600/1973

    È la norma sulla base della quale l'Ufficio ha determinato il reddito d'impresa usando i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti ordinari.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come ipotesi espressa di nullità/inesistenza per mancanza della sottoscrizione del giudice, nel quadro dei vizi radicali del provvedimento.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato quale strumento di espulsione dall'ordinamento dei provvedimenti processuali errati o abnormi, anche nell'interesse della legge.

Massime di principio

  • È giuridicamente abnorme il provvedimento del giudice tributario che, in un'unica decisione, si presenti come definitorio del giudizio, accolga l'appello e, al tempo stesso, disponga la sospensione del processo fino alla definizione di una questione pregiudiziale esterna.
  • Un provvedimento processuale decisorio, pur se materialmente esistente, può essere impugnato con i normali mezzi di gravame quando la parte abbia interesse alla sua espressa rimozione; i vizi radicali o l'abnormità non escludono l'utilizzabilità dell'impugnazione ordinaria.
  • La sospensione del giudizio non può essere logicamente e processualmente compatibile con una statuizione che dichiari di definire definitivamente la controversia: la coesistenza delle due affermazioni integra un vizio insanabile della decisione.
  • La diversa qualificazione del fatto processuale richiamato dalla parte (querela di falso rispetto a denuncia-querela o pendenza penale) incide sulla verifica del presupposto della sospensione e non può essere presunta senza adeguato accertamento.
  • Quando il vizio denunciato investe la struttura stessa del provvedimento impugnato, i motivi ulteriori restano assorbiti se l'accoglimento del primo è sufficiente a cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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