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Ordinanza

Ordinanza n. 3237/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma speciale di protezione deliberata dalla Commissione Centrale il 9 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Commissione Centrale ha revocato nei suoi confronti il programma speciale di protezione, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio. Nella camera di consiglio cautelare il Ministero ha chiesto un rinvio per procedere alla declassifica degli atti posti a base del provvedimento impugnato; il Tribunale ha ritenuto tale adempimento necessario ai fini della decisione.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto necessario integrare l'istruttoria mediante la declassifica degli atti posti a fondamento della revoca e ha disposto il rinvio della prosecuzione della fase cautelare all'udienza camerale del 27 ottobre 2026. Nelle more ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, confermando quanto già disposto con il precedente decreto monocratico. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata all'esito della stessa. Il giudice ha inoltre disposto il mutamento del rito da ordinario ad abbreviato, ritenendo applicabile l'art. 119 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione interinale dell'atto impugnato nelle more dell'integrazione istruttoria.

  • art. 119 c.p.a.

    Ricorrendo uno dei casi previsti dalla disposizione, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito da ordinario ad abbreviato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando gli atti posti a fondamento di un provvedimento amministrativo non sono ancora conoscibili o risultano classificati, il giudice può disporre un rinvio per consentire all'amministrazione di procedere alla loro declassifica, qualora tale adempimento sia indispensabile per integrare l'istruttoria e decidere la domanda cautelare.
  • In presenza della necessità di integrare l'istruttoria mediante la declassifica degli atti fondanti il provvedimento impugnato, il giudice può sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto nelle more della prosecuzione della fase cautelare.
  • Quando la controversia rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 119 c.p.a., il giudice amministrativo può disporre il mutamento del rito da ordinario ad abbreviato anche nel corso della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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