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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09483/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, oltre interessi e sanzioni, contestando al contribuente un maggior reddito rispetto a quello dichiarato per l'anno 2003, sulla base dello scostamento dagli studi di settore. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in appello, poiché la CTR aveva ritenuto che egli avesse fornito giustificazioni puntuali circa le peculiarità dell'attività di vendita di carburante per autotrazione e aveva imputato all'Ufficio di non avere svolto adeguati controlli sui registri di carico e scarico del carburante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva errato nel riparto dell'onere della prova: il contribuente avrebbe dovuto dimostrare le circostanze idonee a giustificare lo scostamento dallo standard, mentre l'Ufficio avrebbe già fondato correttamente l'accertamento sui dati contabili e sullo studio di settore, senza necessità di ulteriori verifiche sui registri.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, il contribuente deve allegare e provare le circostanze di fatto che giustificano lo scostamento dal modello normale, mentre incombe all'Amministrazione dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. La CTR ha disatteso tali principi, perché ha valorizzato in modo generico le peculiarità dell'attività senza precisarle e ha rimproverato all'Ufficio di non avere controllato i registri obbligatori, senza confrontarsi con il dato decisivo della coincidenza tra le movimentazioni documentate dal contribuente e i dati dello studio di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e falsa applicazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    è evocato come norma che disciplina l'accertamento tributario e rispetto alla quale si lamenta l'erronea applicazione da parte del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, negli accertamenti basati su studi di settore, il contribuente deve provare le circostanze che giustificano lo scostamento, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    è menzionato nel motivo come norma processuale rispetto alla quale viene dedotto un vizio della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato implicitamente nella ricostruzione del motivo quando la Corte qualifica la censura come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

Massime di principio

  • Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente che intenda giustificare lo scostamento dallo standard deve allegare e provare specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare che la propria attività si discosta dal modello normale.
  • L'Amministrazione finanziaria conserva l'onere di dimostrare che lo standard prescelto è applicabile al caso concreto; la legittimità dell'accertamento non può essere sostenuta da un richiamo astratto allo studio di settore.
  • Il giudice di merito non può ritenere assolto l'onere probatorio dell'Ufficio o del contribuente sulla base di affermazioni generiche: deve confrontarsi con i dati fattuali specifici e decisivi emergenti dagli atti e discussi tra le parti.
  • Quando una circostanza fattuale decisiva, come la corrispondenza tra i dati contabili del contribuente e quelli dello studio di settore, risulti discussa tra le parti, il suo omesso esame o la mancata valutazione integrano vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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