Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 10/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna da 1,03 a 1,05 euro i compensi spettanti per l’anno 2011 agli intermediari per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, per la ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e per il pagamento telematico in nome e per conto del contribuente, in base all’indice ISTAT. Precisa però che, dal 2012, tali compensi non saranno più corrisposti per effetto dell’abrogazione normativa intervenuta con la legge n. 183/2011.

Adeguamento per il 2011 dei compensi per trasmissione, ricezione e pagamento telematici delle dichiarazioni

Adeguamento dei compensi per trasmissione e pagamento telematici delle dichiarazioni

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplina l’aggiornamento per l’anno 2011 dei compensi spettanti agli intermediari per attività di trasmissione e gestione telematica delle dichiarazioni. Il documento precisa inoltre che tali compensi cessano di essere corrisposti dal 2012, in conseguenza di sopravvenute modifiche legislative.

Oggetto e finalità del provvedimento

Il provvedimento ha ad oggetto l’adeguamento dei compensi previsti:

  • dall’articolo 3, comma 3-ter, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • dall’articolo 39, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per la ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e per il servizio di pagamento telematico in nome e per conto del contribuente.

La finalità è quella di adeguare gli importi alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Compensi rideterminati per l’anno 2011

Per l’anno 2011 il compenso, già adeguato per il 2010 a euro 1,03, viene rideterminato in euro 1,05 per ogni singola operazione o dichiarazione prevista dalla disciplina di riferimento.

In particolare:

  • per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, il compenso spettante agli intermediari incaricati è fissato in euro 1,05 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  • per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al DPR n. 322/1998, il compenso è rideterminato da euro 1,03 a euro 1,05;
  • per il servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, relativo alle entrate del sistema di versamento unificato con compensazione, il compenso è anch’esso rideterminato da euro 1,03 a euro 1,05.

Presupposto dell’adeguamento ISTAT

L’adeguamento è disposto in applicazione delle norme che consentono la revisione del compenso quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata sul periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del periodo di riferimento.

Per le attività svolte nell’anno 2011, il provvedimento richiama la variazione ISTAT pari a +2,3, comunicata con nota n. 7821 del 19 ottobre 2011, tra il periodo settembre 2009/agosto 2010 e settembre 2010/agosto 2011.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Nelle motivazioni si ricorda che:

  • l’articolo 3, comma 3-ter, del DPR n. 322/1998 prevedeva un compenso di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;
  • l’articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge n. 159/2007 fissava in 1 euro il compenso per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • l’articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge fissava in 1 euro il compenso per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa dagli intermediari.

Il provvedimento richiama inoltre il meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del DPR n. 322/1998 e dall’articolo 39, comma 4-quinquies, del decreto-legge n. 159/2007.

Cessazione dei compensi dal 2012

Il documento precisa che, per le attività svolte dall’anno 2012:

  • non saranno più corrisposti compensi a carico del bilancio dello Stato;
  • non sarà più effettuato l’adeguamento ISTAT.

Ciò avviene per effetto dei commi 33 e 34 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno abrogato:

  • il comma 3-ter dell’articolo 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • i commi da 4-ter a 4-quinquies dell’articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Riferimenti e pubblicazione

Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia, il Regolamento di amministrazione e il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Viene infine precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 10 maggio 2012, e reca la firma del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.